Art. 26 
 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, per la demolizione  e
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad
assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei Comuni di
cui all'art. 17, attraverso  la  concessione  di  contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei  fabbisogni  effettuata  dal  Commissario  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera c). 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma  2,
si provvede a: 
    a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,  delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta' di  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che quantifica il  danno  e  ne  prevede  il
finanziamento in base alle risorse disponibili; 
    b)  predisporre  ed  approvare,  per   gli   edifici   scolastici
dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il  ripristino,
per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle
condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento  della
normale attivita' scolastica, educativa o  didattica,  in  ogni  caso
senza incremento della spesa di personale, anche  mediante  contratti
di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'art. 17,  nel
limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle
risorse disponibili di cui all'art.  19.  I  piani  sono  predisposti
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca; 
    c) predisporre e approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifica il danno e  ne  prevede  il  finanziamento  in  base  alle
risorse disponibili; 
    d) predisporre ed approvare un piano di interventi  sui  dissesti
idrogeologici, con priorita' per dissesti che costituiscono  pericolo
per centri abitati ed infrastrutture. 
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito atto adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, il Commissario
straordinario  puo'  individuare,  con  specifica  motivazione,   gli
interventi, inseriti in  detti  piani,  che  rivestono  un'importanza
essenziale ai fini della ricostruzione nei  territori  colpiti  dagli
eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  21  agosto  2017.  La
realizzazione degli interventi di cui al primo  periodo,  costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura di  cui  all'art.  63,
comma 1, del (( codice di cui al ))  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di
servizi e di forniture  da  aggiudicarsi  da  parte  del  Commissario
straordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 63,  commi
1 e 6, del decreto legislativo n.  50  del  2016.  Nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,
e' rivolto, sulla base del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque
operatori economici iscritti nell'Anagrafe di  cui  all'art.  29.  In
mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti
nella predetta Anagrafe, l'invito previsto  al  quarto  periodo  deve
essere rivolto ad almeno  cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  ai
sensi dell'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre  2012,
n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato art. 29. Si applicano le  disposizioni  di
cui  all'art.  29.  I  lavori  vengono  affidati  sulla  base   della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice
costituita ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo  n.  50  del
2016. 
  4. La Regione Campania  nonche'  gli  Enti  locali  della  medesima
Regione, ove a  tali  fini  da  essa  individuati,  previa  specifica
intesa, procedono, nei limiti  delle  risorse  disponibili  e  previa
approvazione da parte del Commissario  straordinario,  ai  soli  fini
dell'assunzione della spesa a carico delle risorse  di  cui  all'art.
19, all'espletamento  delle  procedure  di  gara  relativamente  agli
immobili di loro proprieta'. 
  5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico  delle
risorse di cui all'art. 19, e nei limiti delle  risorse  disponibili,
alla  diretta  attuazione  degli  interventi  relativi  agli  edifici
pubblici di  proprieta'  statale,  ripristinabili  con  miglioramento
sismico. 
  6.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche  e  il
piano dei beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  c),  i
soggetti attuatori di cui all'art.  27,  comma  1,  oppure  i  Comuni
interessati provvedono a predisporre  ed  inviare  i  progetti  degli
interventi al Commissario straordinario. 
  7.  Ferme  restando  le  previsioni  dell'art.   24   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti  dal  Commissario
straordinario, i soggetti di cui al comma  6  del  presente  articolo
possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno  o  piu'  degli
operatori  economici  indicati  all'art.  46   del   citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di  cui  al
primo   periodo   e'   consentito   esclusivamente   in    caso    di
indisponibilita'  di   personale   in   possesso   della   necessaria
professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' attuato mediante procedure
negoziate con almeno cinque (( soggetti di cui all'art. 46 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 )). 
  8.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'
economica degli stessi, approva definitivamente i progetti  esecutivi
e adotta il decreto di concessione del contributo. 
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  11.   Il   Commissario   straordinario   definisce,   con    propri
provvedimenti adottati d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 9. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28. 
              - Si riporta l'art.  63,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
                a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa  i
          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione
          aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83; 
                b) quando i lavori, le forniture o i servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
                c) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                a) qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                c) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'art.
          59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
          eventuali lavori o servizi complementari  e  le  condizioni
          alle quali essi verranno aggiudicati.  La  possibilita'  di
          avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella
          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la
          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'
          computato  per  la  determinazione   del   valore   globale
          dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
          all'art. 35, comma 1. Il  ricorso  a  questa  procedura  e'
          limitato  al  triennio  successivo  alla  stipulazione  del
          contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi  dell'art.  95,  previa  verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 52 a 57, della legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
              52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
          la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria  da
          acquisire  indipendentemente  dalle  soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
              52-bis. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta. 
              53. Sono definite come maggiormente esposte  a  rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
                a) trasporto di materiali a discarica  per  conto  di
          terzi; 
                b) trasporto, anche transfrontaliero,  e  smaltimento
          di rifiuti per conto di terzi; 
                c) estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra  e
          materiali inerti; 
                d)  confezionamento,   fornitura   e   trasporto   di
          calcestruzzo e di bitume; 
                e) noli a freddo di macchinari; 
                f) fornitura di ferro lavorato; 
                g) noli a caldo; 
                h) autotrasporti per conto di terzi; 
                i) guardiania dei cantieri. 
              54. L'indicazione delle attivita' di cui  al  comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
              55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al  comma  52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
              56.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
              57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma  56  continua
          ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata  in
          vigore della presente legge.». 
              - Si riporta l'art.  77,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  77  (Commissione  giudicatrice).  -   1.   Nelle
          procedure di aggiudicazione di contratti di  appalti  o  di
          concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
          criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  la
          valutazione delle offerte dal punto  di  vista  tecnico  ed
          economico e'  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,
          composta da esperti nello specifico settore  cui  afferisce
          l'oggetto del contratto. 
              2. La commissione e' costituta da un numero dispari  di
          commissari,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla
          stazione  appaltante  e  puo'  lavorare  a   distanza   con
          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza
          delle comunicazioni. 
              3. I commissari sono scelti fra  gli  esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e,  nel
          caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
          INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui all'art. 9  del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
          di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi  dell'art.
          58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e  le
          forniture di elevato contenuto  scientifico  tecnologico  o
          innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di  ricerca
          e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta  e  confronto  con  la
          stazione appaltante sulla specificita'  dei  profili,  puo'
          selezionare i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
          anche  tra  gli  esperti  interni  alla  medesima  stazione
          appaltante. 
              4. I commissari non  devono  aver  svolto  ne'  possono
          svolgere  alcun'altra  funzione  o   incarico   tecnico   o
          amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui
          affidamento si tratta. La nomina del  RUP  a  membro  delle
          commissioni  di  gara  e'  valutata  con  riferimento  alla
          singola procedura. 
              5. Coloro che, nel  biennio  antecedente  all'indizione
          della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto  cariche
          di pubblico amministratore,  non  possono  essere  nominati
          commissari giudicatori relativamente ai contratti  affidati
          dalle Amministrazioni presso le quali hanno  esercitato  le
          proprie funzioni d'istituto. 
              6. Si applicano ai  commissari  e  ai  segretari  delle
          commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, l'art. 51 del  codice  di  procedura  civile,
          nonche'  l'art.  42  del  presente  codice.  Sono  altresi'
          esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che,
          in  qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,
          abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in  sede
          giurisdizionale con sentenza non sospesa,  all'approvazione
          di atti dichiarati illegittimi. 
              7. La nomina dei commissari  e  la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
              8. Il  Presidente  della  commissione  giudicatrice  e'
          individuato dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari
          sorteggiati. 
              9.  Al  momento  dell'accettazione   dell'incarico,   i
          commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          l'inesistenza  delle  cause  di   incompatibilita'   e   di
          astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le   stazioni
          appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
          l'insussistenza  delle  cause  ostative   alla   nomina   a
          componente della commissione giudicatrice di cui  ai  commi
          4, 5 e 6 del presente articolo, all'art. 35-bis del decreto
          legislativo n. 165 del 2001  e  all'art.  42  del  presente
          codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione
          di   incompatibilita'   dei   candidati    devono    essere
          tempestivamente  comunicate   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione  dell'esperto
          dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 
              10. Le spese relative alla  commissione  sono  inserite
          nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme   a
          disposizione della stazione  appaltante.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
          compenso massimo per i commissari.  I  dipendenti  pubblici
          sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi  non  spetta
          alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 
              11. In caso di rinnovo  del  procedimento  di  gara,  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
          cui  l'annullamento  sia  derivato  da   un   vizio   nella
          composizione della commissione. 
              12.». 
              - Si riporta l'art.  24,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  24  (Progettazione  interna   e   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   definitiva   ed
          esecutiva di lavori, al collaudo,  al  coordinamento  della
          sicurezza della progettazione nonche'  alla  direzione  dei
          lavori e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo
          alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente  alla   programmazione   dei   lavori
          pubblici sono espletate: 
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                b) dagli uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
          i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli  enti  di
          bonifica possono costituire; 
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
                d) dai soggetti di cui all'art. 46. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
          definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
          all'art. 46, comma 1. Fino alla data di entrata  in  vigore
          di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 5. 
              3. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, se non  conseguenti  ai
          rapporti d'impiego. 
              4. Sono a carico delle stazioni appaltanti  le  polizze
          assicurative  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della
          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione
          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti
          stessi. 
              5.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da
          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai
          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente
          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di
          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle
          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,
          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri  per
          garantire la presenza di giovani professionisti,  in  forma
          singola  o  associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi
          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di
          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti
          tengono  conto  ai   fini   dell'aggiudicazione.   All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati
          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui
          all'art. 80 nonche'  il  possesso  dei  requisiti  e  delle
          capacita' di cui all'art. 83, comma 1. 
              6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
          di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti  ad
          albi di ordini e collegi,  il  bando  di  gara  o  l'invito
          richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
          quella parte del servizio. Tale soggetto deve  possedere  i
          requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
          gara separatamente. 
              7. Fermo restando quanto previsto dall'art.  59,  comma
          1,  quarto  periodo,  gli  affidatari   di   incarichi   di
          progettazione per progetti posti a base di gara non possono
          essere affidatari degli  appalti  o  delle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  degli  eventuali  subappalti  o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione.  Ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile. I divieti di cui al presente comma sono  estesi  ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e  ai
          loro dipendenti, nonche' agli affidatari  di  attivita'  di
          supporto alla progettazione  e  ai  loro  dipendenti.  Tali
          divieti non si applicano laddove i  soggetti  ivi  indicati
          dimostrino  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento
          degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare
          un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
          operatori. 
              8. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
          proprio decreto, da emanare  entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          le  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati   al   livello
          qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di  cui  al
          presente articolo  e  all'art.  31,  comma  8.  I  predetti
          corrispettivi sono  utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti
          quale   criterio   o   base   di   riferimento   ai    fini
          dell'individuazione dell'importo da porre a  base  di  gara
          dell'affidamento. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al presente comma, si  applica  l'art.  216,
          comma 6. 
              8-bis. Le stazioni appaltanti non  possono  subordinare
          la corresponsione dei compensi  relativi  allo  svolgimento
          della      progettazione      e       delle       attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata con il  soggetto  affidatario  sono  previste  le
          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e
          successive modificazioni. 
              8-ter. Nei  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  di
          ingegneria e architettura la stazione appaltante  non  puo'
          prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o
          di rimborso, ad eccezione dei contratti  relativi  ai  beni
          culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.». 
              - Si riporta  l'art.  46  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
          connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
          dei servizi di ingegneria ed architettura. 
              2. Ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
          di capitali.». 
              - Si riporta l'art.  35,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore  stimato  degli  appalti).  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi   puo'   dare   luogo   ad   appalti    aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  e'  computato  il
          valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee   puo'   dare   luogo   ad   appalti   aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  nell'applicazione
          delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato  il  valore
          complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.   L'erogazione
          dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
          lavori. La  predetta  garanzia  e'  rilasciata  da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui  all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
          dell'anticipazione da parte delle stazioni  appaltanti.  Il
          beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di
          restituzione, se l'esecuzione dei lavori non  procede,  per
          ritardi a lui imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.
          Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
          decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.