Art. 28 
 
 
          Contributi ai privati e alle attivita' produttive 
                    per i beni mobili danneggiati 
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa
degli eventi sismici,  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  nei  limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art.
19, anche in relazione al limite massimo del contributo per  ciascuna
famiglia  anagrafica  residente  o  attivita'  produttiva  con   sede
operativa  nei  Comuni  di  cui   all'art.   17,   come   risultante,
rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017
e  dal  certificato  di  iscrizione  alla  ((  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura )) o all'albo professionale alla
medesima data. In ogni caso, per i beni mobili  non  registrati  puo'
essere concesso solo un contributo forfettario. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel
rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014 e,  in  particolare,  dall'art.
50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  regolamento  17   giugno   2014,   n.   651/2014/UE
          (Regolamento  della   Commissione   che   dichiara   alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  (Testo
          rilevante ai  fini  del  SEE),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.