Art. 31 
 
 
               Struttura del Commissario straordinario 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario,   nell'ambito   delle   proprie
competenze e funzioni,  opera  con  piena  autonomia  amministrativa,
finanziaria  e  contabile  in  relazione  alle  risorse  assegnate  e
disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2,
anche in aree e unita' organizzative ((  ,  ))  con  propri  atti  in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza. 
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
di cui all'art. 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che
dell'Unita' tecnica di cui all'art. 18, comma  4,  di  una  struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui  sedi  sono  individuate  a
Roma e quelle operative a Napoli e  nell'Isola  di  Ischia.  Essa  e'
composta da un  contingente  nel  limite  massimo  di  12  unita'  di
personale non dirigenziale e 1 unita' di  personale  dirigenziale  di
livello non generale, scelte tra il personale  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con  esclusione  del  personale  docente  educativo  ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Si
puo' avvalere altresi' di un numero massimo di  3  esperti,  nominati
con  proprio  provvedimento,  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi dell'art.  17,
comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi  ordinamenti,  conservando  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza.  Al  personale  non  dirigenziale  della  struttura  e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio,  ivi   compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non  dirigenziale  del
comparto della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Al  dirigente
della struttura e'  riconosciuta  la  retribuzione  di  posizione  in
misura  equivalente  ai  valori  economici  massimi   attribuiti   ai
dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, nonche' un'indennita'  sostitutiva  della  retribuzione  di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione. Resta a carico  delle  amministrazioni  di
provenienza  il  trattamento  fondamentale  mentre  sono   a   carico
esclusivo della contabilita' speciale intestata  al  Commissario  gli
oneri relativi al trattamento economico non fondamentale. 
  4. Al compenso spettante agli esperti di cui  al  comma  2  nonche'
alle spese per il  funzionamento  della  struttura  commissariale  si
provvede  con  le  risorse  della  contabilita'   speciale   prevista
dall'art. 19. 
  5.  Al  Commissario  straordinario,  agli   esperti,   nonche'   ai
componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le  spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di
Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a
carico delle  risorse  di  cui  alla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 19. 
  6. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi  di  un  comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata  esperienza  in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela  e  valorizzazione
dei beni culturali e  di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del  comitato
sono  regolati  con  provvedimenti  del  Commissario   straordinario,
adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2.  Per  la  partecipazione  al
comitato tecnico scientifico  non  e'  dovuta  la  corresponsione  di
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni  si  fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita' speciale di
cui all'art. 19. 
  7. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili: 
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
in  servizio  presso  la  struttura  direttamente   impegnato   nelle
attivita'  di  cui  all'art.  17,   puo'   essere   riconosciuta   la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,  oltre  a
quelle gia' previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
    b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'art. 17, puo' essere  attribuito
un  incremento  del  20  per  cento  della  retribuzione  mensile  di
posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza,  ((  commisurato
)) ai giorni di effettivo impiego. 
  8. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nei  limiti
massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018  e  1.400.000  annui
per gli anni 2019 e 2020,  a  valere  sulle  risorse  presenti  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli  articoli  1,  comma  2,  e  7,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n.  80  del  1998)).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).» 
              «Art. 7 (Gestione  delle  risorse  umane  (Art.  7  del
          decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  prima
          dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993  e  poi
          modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n.  387  del
          1998)). -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono
          parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e  l'assenza
          di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,
          relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento  sessuale,
          alla razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilita',  alla
          religione  o  alla  lingua,  nell'accesso  al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge  12  luglio
          2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni previste dall'art. 36, comma 3,  del  presente
          decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di  cui
          al  presente  comma,   fermo   restando   il   divieto   di
          costituzione di rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato,
          si applica  quanto  previsto  dal  citato  art.  36,  comma
          5-quater. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio
          1999, n. 144. 
              6-quinquies. Rimangono ferme le  speciali  disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione
          delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE  concernenti  taluni
          aspetti  dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.  87,
          S.O. n. 61.