Art. 32 
 
 
                 Proroghe e sospensioni dei termini 
 
  1. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito  delle
societa'» sono aggiunte le seguenti: «nonche' ai fini del ((  calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»  ))  e
le parole «fino all'anno  di  imposta  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino all'anno di imposta  2019»,  al  secondo  periodo  le
parole  «fino  all'anno  di  imposta  2018»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «fino all'anno di imposta 2020». 
  (( 1-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48, comma  2,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere  esenzioni  dal  pagamento  delle  forniture   di   energia
elettrica, gas,  acqua  e  telefonia,  comprensive  sia  degli  oneri
generali di sistema che  degli  eventuali  consumi,  per  il  periodo
intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale
di sgombero  e  la  revoca  delle  medesime,  individuando  anche  le
modalita'  per  la  copertura  delle  esenzioni   stesse   attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo )). 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni
interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  connesso
all'esenzione di cui al comma 1. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  ai  Comuni  di  cui  all'art.  17  la
continuita' nello  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  il  ((
Commissario straordinario )) e' autorizzato a concedere,  con  propri
provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale  di
cui all'art. 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di  1,5
milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e
fino ad un massimo di 4,5  milioni  di  euro  annui  per  il  biennio
2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o  alle  minori
entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'art. 1,  comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso art. 1, commi 667 e 668. 
  4. All'art. 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le
parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal
2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite
le  seguenti:  ((  «;  i  comuni  ))  provvedono  alla  reimputazione
contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese». 
  5. All'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le
parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 
  6. All'art. 1, comma 752, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole  «della  durata  non  superiore  a
quella della vigenza  dello  stato  di  emergenza  e  comunque»  sono
soppresse; 
    b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono  inserite
le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e  12  unita'  per
gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per
gli anni 2019 e 2020»; 
    c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite  dalle
seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020,». 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  della  contabilita'
speciale di cui all'art. 19. 
  (( 7-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre  2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,
n. 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2019» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2, comma 5-ter,  del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito,  con
          modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2  (Sospensione  dei  termini  per  l'adempimento
          degli obblighi tributari e contributivi e altri  interventi
          nei territori colpiti da calamita' naturali). - (Omissis). 
              5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei  comuni  di
          Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno,  colpiti  dagli
          eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di
          Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali
          di sgombero, comunque adottate entro il 31  dicembre  2017,
          in  quanto  inagibili  totalmente   o   parzialmente,   non
          concorrono alla formazione del reddito imponibile  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   e
          dell'imposta sul reddito delle societa' nonche' ai fini del
          calcolo   dell'indicatore   della   situazione    economica
          equivalente (ISEE), fino alla  definitiva  ricostruzione  e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2019. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata  scadente
          successivamente al 21  agosto  2017  fino  alla  definitiva
          ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          fino all'anno di imposta 2020. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 28 febbraio 2018,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. Con decreto del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, sentita la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  stabiliti,  anche
          nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita'  per
          il  rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor   gettito
          connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. 
              (Omissis).». 
              Si riporta l'art. 48, comma  2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
              «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche'   sospensione   di   termini   amministrativi).   -
          (Omissis). 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 . Entro centoventi giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2 (*), individuando  anche  le  modalita'
          per  la  copertura  delle  agevolazioni  stesse  attraverso
          specifiche  componenti  tariffarie,  facendo  ricorso,  ove
          opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi  639,  667  e  668,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).  Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8  e  A/9,  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore. 
              (Omissis). 
              667. Al fine  di  dare  attuazione  al  principio  «chi
          inquina  paga»,  sancito  dall'art.  14   della   direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabiliti  criteri  per  la  realizzazione  da
          parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale  della
          quantita' di rifiuti conferiti al servizio  pubblico  o  di
          sistemi  di  gestione   caratterizzati   dall'utilizzo   di
          correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo   del
          servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello  di
          tariffa commisurata al servizio reso a copertura  integrale
          dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
          urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
          dal diritto dell'Unione europea. 
              668.  I  comuni  che  hanno   realizzato   sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'art. 52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano i commi 733, 734  e  752,  dell'art.  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi
          dal 2018 al 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi  e
          prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e
          Forio d'Ischia, trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  non
          ancora effettuato alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi;  i
          comuni  provvedono  alla  reimputazione   contabile   degli
          impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese. 
              734. Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino  al
          31 dicembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui concessi
          dagli istituti di credito ai privati che abbiano in  essere
          finanziamenti ipotecari collegati a immobili  residenziali,
          commerciali e industriali inagibili  in  conseguenza  degli
          eventi sismici del 21 agosto 2017 e che  abbiano  trasmesso
          agli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competenti la dichiarazione di  inagibilita'  dell'immobile
          ai sensi del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  I  beneficiari
          dei  mutui  o  dei  finanziamenti  possono  optare  tra  la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le banche  e  gli  intermediari  finanziari
          informano i beneficiari,  almeno  mediante  avviso  esposto
          nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
          possibilita'  di  chiedere  la  sospensione   delle   rate,
          indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti  sospesi,
          nonche' il termine, non  inferiore  a  trenta  giorni,  per
          l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca
          o   l'intermediario   finanziario   non    fornisca    tali
          informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono
          sospese fino al 31 dicembre 2020,  senza  oneri  aggiuntivi
          per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le  rate
          in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
          giugno  2018,  il  commissario  delegato  e  l'Associazione
          bancaria italiana  provvedono  alla  sottoscrizione  di  un
          accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento  dei
          mutui e dei finanziamenti sospesi  ai  sensi  del  presente
          comma. 
              (Omissis). 
              752.  Per  assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici
          impegnati nelle attivita' connesse  alla  ricostruzione,  i
          comuni di Lacco  Ameno  e  di  Casamicciola  Terme  possono
          assumere personale rispettivamente nel  limite  di  4  e  6
          unita' per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita' per
          gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di  4
          unita' per gli anni 2019 e 2020, con contratti di lavoro  a
          tempo determinato nei limiti temporali di cui  all'art.  19
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai
          vincoli assunzionali di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'art. 1, comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, nonche' in deroga all'art. 259,  comma  6,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
          Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  euro
          500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sul  Fondo  di
          cui al comma 765 per la successiva assegnazione  ai  comuni
          di cui al primo periodo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 5, comma 1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013,  n.  136  (Disposizioni  urgenti  dirette  a
          fronteggiare  emergenze  ambientali  e  industriali  ed   a
          favorire lo sviluppo delle aree  interessate),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di
          cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei ministri n. 3920  del  28  gennaio  2011  e  successive
          modificazioni e integrazioni). - 1. Al fine  di  consentire
          il completamento delle attivita' amministrative,  contabili
          e legali conseguenti alle pregresse gestioni  commissariali
          e  di  amministrazione  straordinaria   nell'ambito   della
          gestione  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  l'Unita'
          Tecnica-Amministrativa di cui  all'art.  15  dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3920  del  28
          gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e'
          prorogata fino al 31 dicembre 2019 e  opera  in  seno  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              (Omissis).».