Art. 33 
 
 
              Sospensione del pagamento del canone RAI 
 
  1. Nei territori dei comuni di cui all'art. 17,  il  pagamento  del
canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni   di   cui   al   regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla  legge  4
giugno 1938, n.  880,  e'  sospeso  fino  al  31  dicembre  2020.  Il
versamento delle somme oggetto di sospensione,  ai  sensi  del  primo
periodo, avviene, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in
unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari  importo,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero
dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi  scaduti
e non versati nonche'  delle  relative  sanzioni  e  interessi  e  la
cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di  scadenza  dell'unica  rata  o  del
periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non  e'  eseguita  se  il
contribuente si avvale  del  ravvedimento  di  cui  all'art.  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e  900  mila
euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'art. 45. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.   246
          (Disciplina   degli   abbonamenti   alle   radioaudizioni),
          convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78. 
              - Si riporta l'art.  13,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia  di
          sanzioni  amministrative  per  le   violazioni   di   norme
          tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge  23
          dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
                a) ad un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                a-bis) ad un nono del minimo se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                b) ad un ottavo del minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                b-ter) ad un sesto del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
                b-quater)   ad   un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
          violazione non rientri tra quelle indicate  negli  articoli
          6, comma 3, o 11,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471; 
                c) ad un decimo del minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere
          b-bis),  b-ter)  e  b-quater)  si  applicano   ai   tributi
          amministrati dall'Agenzia delle  entrate  e,  limitatamente
          alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi  doganali  e  alle
          accise  amministrati  dall'Agenzia  delle  dogane   e   dei
          monopoli. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              [4. ABROGATO dall'art. 7, del  decreto  legislativo  26
          gennaio 2001,  n.  32  (Disposizioni  correttive  di  leggi
          tributarie vigenti, a norma dell'art.  16  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del
          contribuente)] 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.».