Art. 34 
 
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
  ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 
 
  1. Nei Comuni di cui all'art. 17, sono sospesi i  termini  relativi
agli adempimenti e  ai  versamenti  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria   in
scadenza nel periodo dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione  obbligatoria  gia'  versati.  Gli  adempimenti  e  i
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente
articolo,  sono  effettuati  entro  il   31   gennaio   2021,   senza
applicazione di sanzioni e interessi,  anche  mediante  rateizzazione
fino a un massimo  di  sessanta  rate  mensili  di  pari  importo,  a
decorrere dal mese di febbraio  2021;  su  richiesta  del  lavoratore
dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere  operata
anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 6,5  milioni  di  euro  per  il
2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020  si
provvede ai sensi dell'art. 45.