Art. 36 
 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Al fine di favorire la  ripresa  produttiva  delle  imprese  del
settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e  del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia,  nel
limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno  2018  e
di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi  alle  medesime
imprese contributi, a condizione che le  stesse  abbiano  registrato,
nei sei mesi  successivi  agli  eventi  sismici,  una  riduzione  del
fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per  cento  rispetto  a
quello calcolato  sulla  media  del  medesimo  periodo  del  triennio
precedente. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario  straordinario,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno 2014, ovvero ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse disponibili di cui  all'art.  19  nel
limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e  2,5  milioni
di euro per l'anno 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La  legge  20  febbraio   2006,   n.   96   (Disciplina
          dell'agriturismo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          marzo 2006, n. 63. 
              Il  regolamento  17   giugno   2014,   n.   651/2014/UE
          (Regolamento  della   Commissione   che   dichiara   alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187. 
              Il  regolamento  18  dicembre  2013,  n.   1407/2013/UE
          (Regolamento della  Commissione  relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de   minimis»   (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Si riporta la rubrica del Capo  IV,  come  sostituita
          dalla presente legge: 
              «Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi  in
          Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017».