Art. 11 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 si applica anche agli operatori che hanno precedentemente adempiuto ai sensi dell'art. 10 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni. 2. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, che hanno avviato l'attivita' di produzione di cosmetici di cui al secondo comma del medesimo art. 8 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, devono inviare la comunicazione di cui all'art. 9 entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo. 3. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di controllo previsto dall'art. 4, l'autorita' competente, le amministrazioni e gli enti dello Stato e le Regioni e Province autonome effettuano i controlli previsti ai sensi dell'art. 22 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e sulla base di criteri di priorita' da esse definiti. 4. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter della citata legge n. 713 del 1986. 5. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2018 Il Ministro: Grillo Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg.ne n. 1-3303