Art. 11 
 
            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 
 
  1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9  si  applica  anche
agli operatori che hanno precedentemente adempiuto ai sensi dell'art.
10 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni. 
  2. I soggetti di  cui  all'art.  8,  comma  1,  che  hanno  avviato
l'attivita' di produzione di cosmetici di cui al  secondo  comma  del
medesimo art. 8 anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, devono inviare la comunicazione di cui all'art. 9 entro  sei
mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo. 
  3. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di  controllo
previsto dall'art. 4, l'autorita' competente,  le  amministrazioni  e
gli enti dello Stato e le Regioni e Province  autonome  effettuano  i
controlli previsti ai sensi dell'art. 22 del citato regolamento  (CE)
n.  1223/2009,  nei  limiti  delle  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili e sulla base di criteri di priorita' da  esse
definiti. 
  4. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 4  dicembre  2015,
n. 204, dalla data di entrata in vigore del presente decreto  cessano
di applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6,
9-bis e 9-ter della citata legge n. 713 del 1986. 
  5. Il presente decreto  entra  in  vigore  trenta  giorni  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo
di controllo  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 settembre 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, reg.ne n. 1-3303