(( Art. 20-quater 
 
Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle  minusvalenze
                       nei titoli non durevoli 
 
  1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  possono  valutare  i  titoli  non  destinati  a   permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione
cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale  regolarmente
approvato anziche' al valore desumibile dall'andamento  del  mercato,
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati
finanziari, puo' essere estesa agli esercizi successivi  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, le modalita' attuative delle  disposizioni  di  cui  al
comma  1  sono  stabilite  dall'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
assicurazioni (IVASS) con  proprio  regolamento,  che  ne  disciplina
altresi'  le  modalita'  applicative.   Le   imprese   applicano   le
disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con  la
struttura degli impegni finanziari connessi  al  proprio  portafoglio
assicurativo. 
  3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono  della  facolta'
di cui al comma 1 destinano a  una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori  di
mercato alla data di chiusura del periodo di  riferimento,  al  netto
del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di  importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          91 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private): 
              "Art. 91. Principi di redazione 
              1. Omissis. 
              2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  di
          cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
          contabili   internazionali,   redigono   il   bilancio   in
          conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173.
          Per  ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai   sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile, va allegato al bilancio di  esercizio  un  separato
          rendiconto  redatto  secondo   le   disposizioni   previste
          dall'articolo 89."