Art. 5 Presentazione dell'istanza 1. L'istanza di accesso civico generalizzato e' presentata all'Autorita' nazionale anticorruzione-ufficio unico per l'accesso civico generalizzato. 2. L'istanza puo' essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica ed e' valida se: a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato; b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identita'; c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata cui e' allegata copia del documento d'identita'. 3. L'istanza puo' essere validamente presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Autorita'. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata acquisita all'Ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it dedicato esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato.