Art. 5 
 
                     Presentazione dell'istanza 
 
  1.  L'istanza  di  accesso  civico  generalizzato   e'   presentata
all'Autorita' nazionale anticorruzione-ufficio  unico  per  l'accesso
civico generalizzato. 
  2. L'istanza puo' essere trasmessa dal soggetto interessato per via
telematica ed e' valida se: 
    a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica
qualificata il cui certificato  e'  rilasciato  da  un  certificatore
qualificato; 
    b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del  documento
d'identita'; 
    c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante  la  propria
casella di posta elettronica certificata cui e'  allegata  copia  del
documento d'identita'. 
  3. L'istanza puo'  essere  validamente  presentata  anche  a  mezzo
posta, fax o direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Autorita'.
Laddove la richiesta di accesso generalizzato  non  sia  sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la  stessa  deve
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica  non
autenticata di un  documento  di  identita'  del  sottoscrittore,  da
inserire nel fascicolo, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. L'istanza si  intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui  e'  stata
acquisita all'Ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in
cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata  con
ricevuta di ritorno, ovvero mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC)   all'indirizzo   accessofoia@pec.anticorruzione.it    dedicato
esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato.