Art. 11
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo attua le condizioni di commercializzazione
sul territorio italiano delle carni di bovini di eta' inferiore a
dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e
all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da
utilizzare.
2. Ai fini del comma 1, con il termine «carni» si intende quanto
definito dall'allegato VII, parte I, del regolamento (UE) n.
1308/2013, ossia, «l'insieme delle carcasse, le carni con o senza
osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione
umana, ottenute da bovini di eta' inferiore a dodici mesi, presentate
fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».