Art. 11 Ambito di applicazione 1. Il presente titolo attua le condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare. 2. Ai fini del comma 1, con il termine «carni» si intende quanto definito dall'allegato VII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ossia, «l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di eta' inferiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».