Art. 11 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente titolo attua le  condizioni  di  commercializzazione
sul territorio italiano delle carni di bovini  di  eta'  inferiore  a
dodici   mesi,   comprese   quelle   destinate    agli    scambi    e
all'importazione, relativamente  alla  denominazione  di  vendita  da
utilizzare. 
  2. Ai fini del comma 1, con il termine «carni»  si  intende  quanto
definito  dall'allegato  VII,  parte  I,  del  regolamento  (UE)   n.
1308/2013, ossia, «l'insieme delle carcasse, le  carni  con  o  senza
osso, le frattaglie,  sezionate  o  no,  destinate  all'alimentazione
umana, ottenute da bovini di eta' inferiore a dodici mesi, presentate
fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».