Art. 12
Classificazione dei bovini alla macellazione
1. I responsabili delle strutture di macellazione, incluse quelle
che si avvalgono della deroga di cui all'art. 4 provvedono, come
previsto all'art. 78, comma 1, lettera a) e al corrispondente
allegato VII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla
classificazione di tutti i bovini di eta' inferiore a dodici mesi,
abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie:
a) categoria V: bovini di eta' dal giorno della nascita sino al
giorno precedente a quello in cui raggiungono otto mesi, con lettera
di identificazione «V»;
b) categoria Z: bovini di eta' dal giorno in cui hanno raggiunto
otto mesi, sino al giorno precedente a quello in cui raggiungono
dodici mesi, con lettera di identificazione «Z».
2. La classificazione di cui al comma precedente deve essere
effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle
informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle
lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa,
mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e
atossico.