Art. 12 Classificazione dei bovini alla macellazione 1. I responsabili delle strutture di macellazione, incluse quelle che si avvalgono della deroga di cui all'art. 4 provvedono, come previsto all'art. 78, comma 1, lettera a) e al corrispondente allegato VII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla classificazione di tutti i bovini di eta' inferiore a dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie: a) categoria V: bovini di eta' dal giorno della nascita sino al giorno precedente a quello in cui raggiungono otto mesi, con lettera di identificazione «V»; b) categoria Z: bovini di eta' dal giorno in cui hanno raggiunto otto mesi, sino al giorno precedente a quello in cui raggiungono dodici mesi, con lettera di identificazione «Z». 2. La classificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.