Art. 12 
 
            Classificazione dei bovini alla macellazione 
 
  1. I responsabili delle strutture di macellazione,  incluse  quelle
che si avvalgono della deroga di  cui  all'art.  4  provvedono,  come
previsto all'art.  78,  comma  1,  lettera  a)  e  al  corrispondente
allegato VII, parte  I,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  alla
classificazione di tutti i bovini di eta' inferiore  a  dodici  mesi,
abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie: 
    a) categoria V: bovini di eta' dal giorno della nascita  sino  al
giorno precedente a quello in cui raggiungono otto mesi, con  lettera
di identificazione «V»; 
    b) categoria Z: bovini di eta' dal giorno in cui hanno  raggiunto
otto mesi, sino al giorno precedente  a  quello  in  cui  raggiungono
dodici mesi, con lettera di identificazione «Z». 
  2. La classificazione  di  cui  al  comma  precedente  deve  essere
effettuata immediatamente dopo  la  macellazione,  sulla  base  delle
informazioni  contenute  nel  passaporto  di  cui  all'art.   6   del
regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi  all'apposizione  delle
lettere di identificazione sulla superficie esterna  della  carcassa,
mediante utilizzo di etichette o marchi ad  inchiostro  indelebile  e
atossico.