Art. 13 Informazioni obbligatorie sull'etichetta 1. L'etichettatura o la marchiatura di cui all'art. 12, comma 2, deve essere fatta in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5, comma 3; inoltre, in attuazione dell'allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 1308/2013, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie: a) l'eta' degli animali al momento della macellazione, con la formulazione «eta' alla macellazione inferiore a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «eta' alla macellazione da otto a meno di dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»; b) la denominazione di vendita. 2. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, parte I, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 possono essere integrate da un indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati. 3. In deroga al precedente comma 2, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'eta' alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria. 4. Qualora gli operatori intendano integrare le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta, di cui al precedente comma 1, con altre informazioni, devono attenersi alle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 gennaio 2015, recante modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.