Art. 13
Informazioni obbligatorie sull'etichetta
1. L'etichettatura o la marchiatura di cui all'art. 12, comma 2,
deve essere fatta in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5, comma
3; inoltre, in attuazione dell'allegato VII, parte I del regolamento
(CE) n. 1308/2013, in ogni fase della produzione e della
commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni
un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:
a) l'eta' degli animali al momento della macellazione, con la
formulazione «eta' alla macellazione inferiore a otto mesi» per le
carni ottenute da animali della categoria «V», o «eta' alla
macellazione da otto a meno di dodici mesi» per le carni ottenute da
animali della categoria «Z»;
b) la denominazione di vendita.
2. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, parte I,
paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 possono essere
integrate da un indicazione del nome o da una designazione dei tagli
di carne o frattaglie interessati.
3. In deroga al precedente comma 2, gli operatori possono, in ogni
fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la
distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione
dell'eta' alla macellazione con la lettera d'identificazione della
categoria.
4. Qualora gli operatori intendano integrare le informazioni
obbligatorie da riportare in etichetta, di cui al precedente comma 1,
con altre informazioni, devono attenersi alle disposizioni previste
dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 16 gennaio 2015, recante modalita' applicative del
regolamento (CE) n. 1760/2000, relativo all'etichettatura
obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine.