Art. 13 
 
              Informazioni obbligatorie sull'etichetta 
 
  1. L'etichettatura o la marchiatura di cui all'art.  12,  comma  2,
deve essere fatta in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5, comma
3; inoltre, in attuazione dell'allegato VII, parte I del  regolamento
(CE)  n.  1308/2013,  in  ogni  fase   della   produzione   e   della
commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle  carni
un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie: 
    a) l'eta' degli animali al momento  della  macellazione,  con  la
formulazione «eta' alla macellazione inferiore a otto  mesi»  per  le
carni  ottenute  da  animali  della  categoria  «V»,  o  «eta'   alla
macellazione da otto a meno di dodici mesi» per le carni ottenute  da
animali della categoria «Z»; 
    b) la denominazione di vendita. 
  2. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato  VII,  parte  I,
paragrafo III, del  regolamento  (CE)  n.  1308/2013  possono  essere
integrate da un indicazione del nome o da una designazione dei  tagli
di carne o frattaglie interessati. 
  3. In deroga al precedente comma 2, gli operatori possono, in  ogni
fase  della  produzione  e  della  commercializzazione,  eccetto   la
distribuzione  al  consumatore   finale,   sostituire   l'indicazione
dell'eta' alla macellazione con la  lettera  d'identificazione  della
categoria. 
  4.  Qualora  gli  operatori  intendano  integrare  le  informazioni
obbligatorie da riportare in etichetta, di cui al precedente comma 1,
con altre informazioni, devono attenersi alle  disposizioni  previste
dal decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali del 16 gennaio  2015,  recante  modalita'  applicative  del
regolamento   (CE)   n.   1760/2000,    relativo    all'etichettatura
obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti  a  base
di carni bovine.