Art. 14 
 
                      Denominazioni di vendita 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  17,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 1169/2011, le carni ottenute da  bovini  di  eta'
inferiore a dodici  mesi  sono  commercializzate  in  Italia  con  le
seguenti «denominazioni di vendita»: 
    c) «Vitello, carne di vitello» per le carni  ottenute  da  bovini
della categoria «V»; 
    d) «Vitellone, carne di  vitellone»  per  le  carni  ottenute  da
bovini della categoria «Z». 
  2. Le denominazioni di cui al  comma  1  devono  essere  utilizzate
dagli operatori interessati anche per le carni provenienti  da  altri
paesi e  commercializzate  sul  mercato  italiano.  Le  denominazioni
commerciali,  che  devono  essere  utilizzate   negli   altri   Paesi
dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini  di  cui
all'art. 12, sono quelle riportate nell'allegato VII, parte I,  punto
III, parti A e B, del regolamento (UE) n. 1308/2013.