Art. 14
Denominazioni di vendita
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1169/2011, le carni ottenute da bovini di eta'
inferiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le
seguenti «denominazioni di vendita»:
c) «Vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini
della categoria «V»;
d) «Vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da
bovini della categoria «Z».
2. Le denominazioni di cui al comma 1 devono essere utilizzate
dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri
paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni
commerciali, che devono essere utilizzate negli altri Paesi
dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui
all'art. 12, sono quelle riportate nell'allegato VII, parte I, punto
III, parti A e B, del regolamento (UE) n. 1308/2013.