Art. 14 Denominazioni di vendita 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le carni ottenute da bovini di eta' inferiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti «denominazioni di vendita»: c) «Vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»; d) «Vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z». 2. Le denominazioni di cui al comma 1 devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri Paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui all'art. 12, sono quelle riportate nell'allegato VII, parte I, punto III, parti A e B, del regolamento (UE) n. 1308/2013.