Art. 15 
 
            Vendite di carne presso esercizi al dettaglio 
 
  1. Per le carni non preimballate, poste in vendita  al  consumatore
finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni
di cui al precedente  art.  14  possono  essere  sostituite  con  una
informazione fornita  per  iscritto  in  forma  chiara,  esplicita  e
leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla  merce
o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla  carne
a cui l'indicazione si riferisce, purche' riconducibile  comunque  ad
ogni categoria di animali di eta' inferiore a dodici mesi.