Art. 15 Vendite di carne presso esercizi al dettaglio 1. Per le carni non preimballate, poste in vendita al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni di cui al precedente art. 14 possono essere sostituite con una informazione fornita per iscritto in forma chiara, esplicita e leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne a cui l'indicazione si riferisce, purche' riconducibile comunque ad ogni categoria di animali di eta' inferiore a dodici mesi.