Art. 16 Registrazione 1. Durante ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni di cui al presente decreto, gli operatori, al fine di garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni: a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore finale; b) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, per le fasi che si svolgono a livello di macello; c) l'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la denominazione di vendita, l'eta' alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria di tali animali che figurano sull'etichetta; d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di assicurare una correlazione fra le entrate e le uscite.