Art. 16
Registrazione
1. Durante ogni fase della produzione e della commercializzazione
delle carni di cui al presente decreto, gli operatori, al fine di
garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta,
devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:
a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che
hanno fornito la carne fino al consumatore finale;
b) l'indicazione del numero di identificazione e della data di
nascita degli animali, per le fasi che si svolgono a livello di
macello;
c) l'indicazione di un numero di riferimento che consenta di
stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai
quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la
denominazione di vendita, l'eta' alla macellazione e la lettera di
identificazione della categoria di tali animali che figurano
sull'etichetta;
d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali
e delle carni nello stabilimento per consentire di assicurare una
correlazione fra le entrate e le uscite.