Art. 16 
 
                            Registrazione 
 
  1. Durante ogni fase della produzione e  della  commercializzazione
delle carni di cui al presente decreto, gli  operatori,  al  fine  di
garantire la veridicita' delle informazioni riportate  in  etichetta,
devono aver cura di registrare le seguenti informazioni: 
    a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo  degli  operatori  che
hanno fornito la carne fino al consumatore finale; 
    b) l'indicazione del numero di identificazione e  della  data  di
nascita degli animali, per le fasi  che  si  svolgono  a  livello  di
macello; 
    c) l'indicazione di un numero  di  riferimento  che  consenta  di
stabilire il collegamento fra  l'identificazione  degli  animali  dai
quali  provengono  le  carni  e   le   indicazioni   riguardanti   la
denominazione di vendita, l'eta' alla macellazione e  la  lettera  di
identificazione  della  categoria  di  tali  animali   che   figurano
sull'etichetta; 
    d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli  animali
e delle carni nello stabilimento per  consentire  di  assicurare  una
correlazione fra le entrate e le uscite.