Art. 10 
 
Funzioni del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  nell'ambito  del
  Servizio nazionale della  protezione  civile  (Articolo  11,  comma
  1, legge 225/1992) 
 
  1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto,
il  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   quale   componente
fondamentale  del  Servizio  nazionale   della   protezione   civile,
assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico
indifferibili e urgenti, e di ricerca e  salvataggio  assumendone  la
direzione  e  la  responsabilita'  nell'immediatezza  degli   eventi,
attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il  raccordo  con  le
altre componenti e strutture coinvolte. 
  2.  Gli  interventi  di  soccorso  tecnico  di  cui  al  comma   1,
nell'ambito delle attivita' di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
presente decreto, sono finalizzati ad  assicurare  la  ricerca  e  il
salvataggio  delle  persone,  nonche'  le  attivita'  di   messa   in
sicurezza, anche in  concorso  con  altri  soggetti,  ai  fini  della
salvaguardia della pubblica incolumita' da  pericoli  imminenti,  dei
luoghi, delle strutture e degli impianti. 
  3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera,  altresi',  quale
struttura operativa del Servizio nazionale della  protezione  civile,
secondo le modalita' e i  livelli  di  responsabilita'  previsti  dal
proprio  ordinamento,  anche  ai  fini   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 2, comma 7. 
  4.  Nella  direttiva  di  cui  all'articolo  18,  comma   4,   sono
individuati i contenuti tecnici minimi per  l'efficace  assolvimento,
da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni
di cui al presente articolo.