Art. 13 
 
Strutture operative del Servizio nazionale  della  protezione  civile
(Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992) 
 
  1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che  opera  quale
componente  fondamentale  del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile, sono strutture operative nazionali: 
    a) le Forze armate; 
    b) le Forze di polizia; 
    c) gli enti e  istituti  di  ricerca  di  rilievo  nazionale  con
finalita' di protezione civile,  anche  organizzati  come  centri  di
competenza, l'Istituto nazionale di geofisica  e  vulcanologia  e  il
Consiglio nazionale delle ricerche; 
    d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
    e) il volontariato  organizzato  di  protezione  civile  iscritto
nell'elenco  nazionale  del  volontariato   di   protezione   civile,
l'Associazione della Croce rossa italiana e il  Corpo  nazionale  del
soccorso alpino e speleologico; 
    f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; 
    g) le strutture preposte alla gestione dei servizi  meteorologici
a livello nazionale. 
  2. Concorrono, altresi', alle attivita' di  protezione  civile  gli
ordini e i collegi professionali e i rispettivi  Consigli  nazionali,
anche  mediante  forme  associative  o   di   collaborazione   o   di
cooperazione  appositamente  definite  tra  i   rispettivi   Consigli
nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le
agenzie nazionali che svolgono  funzioni  in  materia  di  protezione
civile e aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private
che svolgono funzioni utili per le finalita' di protezione civile. 
  3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti  territoriali,  e
nei limiti delle  competenze  loro  attribuite,  possono  individuare
proprie strutture operative  regionali  del  Servizio  nazionale,  in
ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture  di
cui al comma 1. 
  4.  Le  strutture  operative  nazionali   e   regionali   svolgono,
nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali,  salvo  quanto
previsto dal comma 5, le attivita' previste dal presente decreto. Con
le direttive di cui  all'articolo  15,  si  provvede  a  disciplinare
specifiche forme di  partecipazione,  integrazione  e  collaborazione
delle strutture operative nel  Servizio  nazionale  della  protezione
civile. 
  5. Le modalita' e le procedure relative  al  concorso  delle  Forze
armate  alle   attivita'   previste   dal   presente   decreto   sono
disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli  articoli  15,
89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sulla
proposta del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  di
concerto  con  il  Ministro   della   difesa,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta di seguito il testo degli articoli 15, 89,
          comma 3, 92 e 549-bis  del  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare.» : 
              «Art. 15. (Attribuzioni del Ministero della difesa). 1.
          Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni  e  i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di  difesa  e
          sicurezza  militare  dello  Stato,  politica   militare   e
          partecipazione  a   missioni   a   supporto   della   pace,
          partecipazione  a  organismi  internazionali  di   settore,
          pianificazione generale e operativa delle  Forze  armate  e
          interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
          interesse della Difesa. 
              2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le
          funzioni  e  i  compiti  di  seguito  indicati:  difesa   e
          sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie
          di comunicazione marittime e aree, pianificazione  generale
          operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi tecnico  finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche multinazionali per interventi a supporto della  pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          e attuazione delle decisioni da questi  adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle  libere  istituzioni  e  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi  di  pubbliche  calamita';
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e
          affari   finanziari;   ispezioni   amministrative;   affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali  e  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 
              2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di
          cui al comma 2,  tra  le  aree  e  gli  uffici  individuati
          dall'art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata
          con regolamento,  emanato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per  le
          materie  di   competenza,   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative, apportando,  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2 della medesima legge 23  agosto
          1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti  abrogazioni  di
          disposizioni  del  presente  codice,  secondo  criteri  che
          assicurano nell'ambito delle aree: 
              a) la  individuazione  dei  compiti  e  delle  funzioni
          attinenti alle attribuzioni di  comando  nei  riguardi  del
          personale  rispetto  ai  rimanenti   compiti   e   funzioni
          riguardanti il personale medesimo; 
              b)  la  standardizzazione  organizzativa,  per  settori
          omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni  e
          armonizzazioni procedimentali; 
              c) l'unicita' decisionale; 
              d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le
          aree; 
              e)    l'attribuzione    di    funzioni    e     compiti
          tecnico-amministrativi  al  personale  civile  di   livello
          dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai  ruoli  del
          Ministero della difesa; 
              f) la predisposizione di  meccanismi  per  la  verifica
          dell'effettivo livello di fruibilita' dei  servizi  erogati
          al personale. 
              3. Il Ministero della difesa svolge i  compiti  di  cui
          agli articoli 21 e 22.» 
              «Art. 89. (Compiti delle Forze armate) 
              (Omissis) 
              3. Le Forze armate concorrono alla  salvaguardia  delle
          libere  istituzioni  e  svolgono   compiti   specifici   in
          circostanze di  pubblica  calamita'  e  in  altri  casi  di
          straordinaria necessita' e urgenza.» 
              «Art. 92. (Compiti ulteriori delle Forze armate) 1.  Le
          Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo
          restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'art.  11
          della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  in  occasione  di
          calamita' naturali di cui alla predetta legge  e  in  altri
          casi di straordinaria necessita' e  urgenza,  forniscono  a
          richiesta e compatibilmente con le capacita'  tecniche  del
          personale e dei mezzi in dotazione, il  proprio  contributo
          nei  campi  della  pubblica   utilita'   e   della   tutela
          ambientale. 
              2. Il contributo di cui al comma 1 e'  fornito  per  le
          seguenti attivita': 
              a) consulenza ad amministrazioni ed  enti  in  tema  di
          pianificazione  e  intervento   delle   Forze   armate   in
          situazioni di emergenza nazionale; 
              b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni
          istituzionalmente preposte  alla  salvaguardia  della  vita
          umana in terra e in mare; 
              c) ripristino della viabilita' principale e secondaria; 
              d) pianificazione, svolgimento di corsi e di  attivita'
          addestrative in tema di cooperazione civile-militare; 
              e) trasporti con mezzi militari; 
              f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi
          anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso  la
          disponibilita', in dipendenza delle  proprie  esigenze,  di
          risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in  caso  di
          riconosciuta  e  urgente  necessita',  su  richiesta  delle
          regioni interessate, giusta quanto  preVisto  dall'art.  7,
          comma 3, lettera c), legge 21 novembre  2000,  n.  353,  in
          materia di incendi boschivi; 
              g) emissioni di dati meteorologici; 
              h)   emissioni   bollettini   periodici   relativi    a
          rischio-valanghe; 
              i)  rilevamento  nucleare,  biologico  e   chimico   ed
          effettuazione dei relativi interventi di bonifica; 
              l)    svolgimento    di    operazioni    a    contrasto
          dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; 
              m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico
          di zone di interesse e  produzione  del  relativo  supporto
          cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati  e
          dati di natura geotopografica e geodetica; 
              n) intervento in emergenze idriche nelle  isole  minori
          delle regioni a statuto ordinario; 
              o)    interventi    in    camera     iperbarica     per
          barotraumatizzati e ossigenoterapia; 
              p)  interventi  sull'ambiente  marino  a  tutela  della
          fauna,  della  flora  e  del  monitoraggio   delle   acque,
          attivita'  di  ricerca  ambientale  marina  e  scambio   di
          informazioni e dati in materia di climatologia; 
              q) demolizione di  opere  abusive  e  ripristino  dello
          stato dei luoghi, secondo quanto preVisto dagli articoli 41
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          maggio 2002, n. 115. 
              3. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente, della tutela del  territorio
          e del mare e del Dipartimento  nazionale  della  protezione
          civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le
          modalita' per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al
          comma 1. 
              4.  Le  Forze   armate,   nell'ambito   delle   proprie
          attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori  previsti  dalla
          legge e, in particolare, quelli  di  cui  all'art.  15  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'art.  12  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124.» 
              «Art. 549-bis. (Concorsi a titolo  oneroso  resi  dalle
          Forze armate) 1. Al  fine  di  garantire  il  rimborso  dei
          concorsi a titolo  oneroso  resi  dalle  Forze  armate  per
          attivita' di protezione civile, nei  casi  non  soggetti  a
          limitazioni ai sensi della  legislazione  vigente,  possono
          essere disposte una o piu' aperture di  credito,  anche  su
          diversi capitoli di  bilancio,  a  favore  di  uno  o  piu'
          funzionari delegati nominati dal  Ministero  della  difesa,
          per provvedere al ripianamento degli oneri  direttamente  o
          indirettamente sostenuti e quantificati  sulla  base  delle
          tabelle di onerosita' predisposte dallo  stesso  Ministero.
          Agli ordini di accreditamento di cui al  primo  periodo  si
          applica l'art. 279, primo comma, del regolamento di cui  al
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le  modalita'  di
          gestione  dei  fondi  accreditati   e   le   modalita'   di
          presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
          1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la
          data del 30 settembre  di  ciascun  anno,  non  estinti  al
          termine   dell'esercizio   finanziario,   possono    essere
          trasportati all'esercizio successivo. 
              1-bis. II  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  a
          garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a  favore
          delle altre pubbliche amministrazioni secondo le  modalita'
          di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti  dall'art.
          2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          ministri: « Art. 17 ( Regolamenti) (Omissis) 3. Con decreto
          ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  ministro   o   di   autorita'
          sottordinate al ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.».