Art. 10 Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento 1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento. 2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le modalita' e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3. 3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA. 4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento. 5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo di cui al comma 1 oppure che il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero da' notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note all'art. 10: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 8.