Art. 10
Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9
del regolamento
1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome
interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti
dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di
interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o
economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del
regolamento.
2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le modalita' e
la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3.
3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita
dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del
procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA.
4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il Ministero presenta
la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la
procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento.
5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi
di interesse generale imperativo di cui al comma 1 oppure che il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la
domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero
da' notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle
forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Note all'art. 10:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si
veda nelle note all'art. 8.