Art. 11
Rilascio delle autorizzazioni previste
all'articolo 9 del regolamento
1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il Ministero rilascia
l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il documento di
cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento.
2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Direttore
generale della direzione generale per la protezione della natura e
del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo 9, comma
2, nonche' tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione
rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del
Ministero relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata.
3. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito
istituzionale.