Art. 12 Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal presente decreto sono tenuti a: a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento; b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i); c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o al documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sino al termine della detenzione degli esemplari; d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalita' di compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lettera d).