Art. 12
Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive
di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti
autorizzati
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti
ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal
presente decreto sono tenuti a:
a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni
fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini
dell'aggiornamento del provvedimento;
b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle
Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione
del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed
all'articolo 9, comma 2, lettera i);
c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie
esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o
al documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento,
sino al termine della detenzione degli esemplari;
d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalita' di
compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma
1, lettera d).