Art. 13
Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati
1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il
regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e 11
pongono ai soggetti autorizzati.
2. A tale fine, il Ministero e' autorizzato ad effettuare, presso
gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di
specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le
ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il
Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle
regioni e delle province autonome competenti per territorio.
3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorita' giudiziaria,
in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o
dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del
presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravita' della
violazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione del permesso o
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano accertate
dalle autorita' competenti situazioni di pericolo per la salute
pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per il patrimonio
agro-zootecnico;
c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo
per la salute pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per
il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorita'
competenti.