Art. 14 
 
                 Giardini zoologici e orti botanici 
 
  1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di
cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie
esotiche invasive. 
  2. Nell'istruttoria finalizzata al  rilascio  del  permesso  ad  un
giardino zoologico, il Ministero puo' avvalersi della  documentazione
gia' prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui  all'articolo
4 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  73,  e,  se  del  caso,
effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco. 
 
          Note all'art. 14: 
              Il testo dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  21
          marzo 2005,  n.  73,  recante  attuazione  della  direttiva
          1999/22/CE relativa alla custodia degli  animali  selvatici
          nei giardini zoologici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 maggio 2005, n. 100, cosi' recita: 
              «Art. 4  (Licenza).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con i Ministri della salute e delle  politiche  agricole  e
          forestali, sentita  la  Conferenza  unificata,  su  istanza
          delle strutture di cui all'articolo 2, comma  1,  e  previa
          verifica del possesso dei requisiti  previsti  all'articolo
          3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal  ricevimento
          della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato  4,
          apposita licenza. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  della
          salute e delle politiche agricole e forestali,  sentita  la
          Conferenza unificata: 
                a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui  al
          comma 1 che non sono in  possesso  della  licenza  prevista
          allo stesso comma; 
                b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura,  in
          tutto  o  in  parte,  del  giardino  zoologico  ovvero   e'
          modificata   la   licenza,   previa   contestazione   delle
          irregolarita' e fissazione di un  termine  massimo  di  due
          anni per adottare le misure necessarie a  conformarsi  alle
          prescrizioni della stessa  licenza,  nel  caso  in  cui  il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          constati la sopravvenuta  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          prescritti  nella  licenza  o  accerti  gravi  e  reiterate
          irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi,
          nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida. 
              3.  La  licenza  rilasciata  ai  sensi  del  comma   1,
          sostituisce, ad ogni  effetto,  limitatamente  ai  giardini
          zoologici,   la   dichiarazione   di   idoneita'   prevista
          all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio
          1992, n. 150, e successive modificazioni. 
              4.  Sono  fatti   salvi   i   visti,   i   pareri,   le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  previste  dalle   norme
          vigenti per la realizzazione delle  strutture  disciplinate
          dal presente decreto volti a garantirne  la  compatibilita'
          con le esigenze ambientali e territoriali.».