Art. 14
Giardini zoologici e orti botanici
1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di
cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie
esotiche invasive.
2. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un
giardino zoologico, il Ministero puo' avvalersi della documentazione
gia' prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso,
effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.
Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva
1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici
nei giardini zoologici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 2005, n. 100, cosi' recita:
«Art. 4 (Licenza). - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza
delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa
verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo
3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal ricevimento
della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4,
apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza unificata:
a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui al
comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista
allo stesso comma;
b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in
tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e'
modificata la licenza, previa contestazione delle
irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due
anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle
prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti
prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate
irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi,
nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1,
sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini
zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista
all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio
1992, n. 150, e successive modificazioni.
4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le
autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme
vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate
dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita'
con le esigenze ambientali e territoriali.».