Art. 8
Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del
regolamento
1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti
all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti
all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le Province
Autonome interessate.
2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 e' presentata al
Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicata
nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le
informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di
permesso di trasporto sono, altresi', indicati, laddove necessario, i
punti di sosta nonche' di destinazione temporanea degli esemplari,
quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono
incompatibile con il benessere degli animali.
3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la
prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29.
4. Verificata la regolarita' della documentazione allegata alla
richiesta di cui al comma 2 e la conformita' a quanto previsto dal
regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto
per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A
tal fine, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e degli uffici
competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente
competente. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale ai fini del
rilascio del permesso.
5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni
fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che
prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti
derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza
unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere
positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile
l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana
e che per la produzione di essi non e' possibile l'utilizzo di
esemplari di altre specie.
6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non e'
in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero da'
notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note all'art. 8:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.