Art. 9 
 
                   Rilascio dei permessi previsti 
                   all'articolo 8 del regolamento 
 
  1. Il Ministero rilascia  il  permesso  ed  il  documento  previsto
dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente
l'istruttoria. 
  2. Il permesso e' rilasciato con  decreto  del  Direttore  generale
della direzione generale per la protezione della natura e del mare  e
contiene almeno le seguenti informazioni: 
    a) un numero progressivo di identificazione; 
    b) i dati identificativi del titolare del permesso; 
    c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi,
della specie esotica  invasiva  di  rilevanza  unionale  o  nazionale
oggetto del permesso; 
    d) i codici della nomenclatura combinata di  cui  al  regolamento
(CEE) n. 2658/87; 
    e) il numero o il volume degli esemplari  oggetto  del  permesso,
con  l'indicazione  dell'eventuale  marcatura  o   del   sistema   di
individuazione adottato; 
    f) i motivi del permesso; 
    g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire
l'impossibilita' di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di
confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche  invasive  di
rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti  e  manipolati  e
delle  misure  volte  a  garantire  che  qualsiasi  trasporto   degli
esemplari eventualmente necessario sia effettuato in  condizioni  che
ne escludano la fuoriuscita; 
    h) una valutazione dei  rischi  di  fuoriuscita  degli  esemplari
delle specie esotiche invasive  di  rilevanza  unionale  per  cui  e'
richiesta l'autorizzazione, accompagnate  da  una  descrizione  delle
misure di mitigazione dei rischi da adottare; 
    i) una descrizione del sistema di  sorveglianza  previsto  e  del
piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o
diffusione, compreso un piano di eradicazione; 
    l) l'approvazione del piano di emergenza ai  sensi  dell'articolo
8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento; 
    m) la durata dell'autorizzazione. 
  3. Il permesso puo' contenere prescrizioni  relative  all'esercizio
dell'attivita' autorizzata. 
  4.  Il  Ministero  rende  disponibili  le   informazioni   di   cui
all'articolo  8,  paragrafo  7,  del  regolamento  nel  proprio  sito
istituzionale. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura
          tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 7 settembre 1987, n. L 256.