Art. 17
Dirigenza sanitaria del Ministero della salute
1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti
primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i
dirigenti del Ministero della salute con professionalita' sanitaria
di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente
inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a
quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo
l'esclusivita' del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari
del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle
risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le
corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti
nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more
dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo
restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del
Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico
ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati
presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari
anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai
titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni
organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti
destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della
salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e
modalita' di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di
cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo
decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni
giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al
comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui
ai commi 4 e 5.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della
salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in
coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle
facolta' assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti
alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai
sensi del comma 2, sono attribuiti in conformita' con le disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del
comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di
livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura
complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria
del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna
ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento e' attivata in
relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il
differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati
grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero
della salute come previste dalla normativa vigente in materia di
assunzioni.
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello
non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o
di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario
nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono
partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a
tre anni, nonche' partecipare al concorso previsto dall'articolo
28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica
l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita', vengono
estese, nell'ambito della contrattazione, al personale
dipendente dal Ministero della sanita' attualmente
inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo,
medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e
psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in quanto applicabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni :
«Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie). - 1. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'
collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, ed in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformita' ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed
alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonche' possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una
verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali
tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica
annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di
struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di
discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli
esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella
valutazione professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina
la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per
l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3,
comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite
dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e
le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione
composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati
tre direttori di struttura complessa della medesima regione
ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione direttore di struttura
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e'
eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
deliberazioni della commissione prevale il voto del
presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione
presenta al direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare
nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare
analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata
puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui
il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse
dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione
conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa
complessa a direzione universitaria e' effettuata dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il
dipartimento universitario competente, ovvero, laddove
costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico
e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della
commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda
prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo
sito le motivazioni della scelta da parte del direttore
generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati
sul sito dell'ateneo e dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati.
7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa
e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5.
7-quater. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di una
struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale,
su proposta del direttore della struttura complessa di
afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa
come articolazione interna di un dipartimento, e'
attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori
delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su
proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche'
il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di
struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
a tempo determinato di cui all'art. 15-septies.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione, i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, reca «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- Si riporta il testo degli articoli 19, commi 1-bis, e
4, 23, comma 1, ultimo periodo e 28-bis, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
(Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. (Omissis).
I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo
pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure
previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale.».
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di
dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si rendono
disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei
soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli
ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base
di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi
incarichi richieda specifica esperienza e peculiare
professionalita', alla copertura di singoli posti e
comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con contratti di diritto privato a tempo determinato,
attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso
dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali
corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti
sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in
possesso di titoli di studio e professionali individuati
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso
tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del
personale appartenente all'organico dell'Unione europea in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
assunti dall'amministrazione e, anteriormente al
conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
un periodo di formazione presso uffici amministrativi di
uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e'
completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e'
obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei
mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici
di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono disciplinate le modalita' di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
quanto previsto nell'art. 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del
livello di professionalita' acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per
l'immissione in ruolo di cui all'art. 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di
formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4
sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».