Art. 10 Rinvio 1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 18 della legge qui pubblicata: «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravita' e vi e' richiesta dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalita' e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento. Il presidente della commissione puo' disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' autorizzare detta autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui e' applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneita' dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12. Allo scopo, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza puo' avvalersi del Servizio centrale di protezione. 2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale puo' acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela gia' adottate o adottabili dall'autorita' di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravita' e l'attualita' del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione. 3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale puo' procedere anche all'audizione delle autorita' che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; puo' inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 118 del codice di procedura penale. 4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita' particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti. 5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie. 6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. 7. Nella relazione prevista dall'art. 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate. 8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione. 9. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16-quater ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare. 10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura. 11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione e' tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento. 12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni. 13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione e' formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-quater. 14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia e' assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalita' di cui al decreto previsto dall'art. 17-bis, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che gia' risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinita' delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E' fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'art. 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. E' fatto altresi' divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonche' di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per finalita' connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare. 15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilita' in dibattimento, salvi i casi di irripetibilita' dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si e' verificata la violazione.». - Si riporta il testo degli articoli 11 e 17-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: «Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo. 2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto. 3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del comma 2. 4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche' dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorche' ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'art. 371-bis del codice di procedura penale e del citato art. 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale. 5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale puo' esercitare sia la facolta' indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione. 7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate. 8. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni.». «Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma 2. 3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalita' per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalita' di destinazione del denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilita'. 4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.».