Art. 11 
 
                 Limitazioni alla raccolta dei dati 
 
  1. E' vietata la raccolta e il trattamento dei dati sulle  persone,
inclusi quelli genetici e biometrici, per il solo  fatto  della  loro
origine  razziale  o  etnica,  fede  religiosa,  opinione   politica,
orientamento sessuale, stato  di  salute  e  delle  loro  convinzioni
filosofiche o di altro genere o della loro adesione  ai  principi  di
movimenti sindacali, nonche' per la legittima attivita' che  svolgono
come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti  nei  settori
sopraindicati. 
  2. La raccolta e il trattamento dei dati personali di cui al  comma
1  sono  consentiti  quando  e'  necessario  per   le   esigenze   di
un'attivita' informativa, di  sicurezza  o  di  indagine  di  polizia
giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione
di altri dati personali. 
  3. Resta fermo il divieto, di cui all'articolo 14  del  Codice,  di
basare sul solo trattamento automatizzato di dati  personali  atti  e
decisioni che implicano una valutazione del comportamento umano. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 14 (Definizione di profili e  della  personalita'
          dell'interessato).  -  1.  Nessun  atto   o   provvedimento
          giudiziario o amministrativo che implichi  una  valutazione
          del comportamento umano puo' essere fondato  unicamente  su
          un trattamento automatizzato  di  dati  personali  volto  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato. 
              2. L'interessato puo' opporsi ad  ogni  altro  tipo  di
          determinazione adottata sulla base del trattamento  di  cui
          al comma 1, ai sensi dell'art.  7,  comma  4,  lettera  a),
          salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione
          della conclusione o dell'esecuzione  di  un  contratto,  in
          accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla  base
          di adeguate garanzie individuate dal presente codice  o  da
          un provvedimento del Garante ai sensi dell'art. 17.».