Art. 11 Limitazioni alla raccolta dei dati 1. E' vietata la raccolta e il trattamento dei dati sulle persone, inclusi quelli genetici e biometrici, per il solo fatto della loro origine razziale o etnica, fede religiosa, opinione politica, orientamento sessuale, stato di salute e delle loro convinzioni filosofiche o di altro genere o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, nonche' per la legittima attivita' che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati. 2. La raccolta e il trattamento dei dati personali di cui al comma 1 sono consentiti quando e' necessario per le esigenze di un'attivita' informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione di altri dati personali. 3. Resta fermo il divieto, di cui all'articolo 14 del Codice, di basare sul solo trattamento automatizzato di dati personali atti e decisioni che implicano una valutazione del comportamento umano.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 14 (Definizione di profili e della personalita' dell'interessato). - 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. 2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'art. 17.».