Art. 12 
 
             Comunicazione dei dati tra Forze di polizia 
 
  1. La comunicazione dei dati tra organi,  uffici  e  comandi  delle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del  1981,
per le finalita' di polizia di  cui  all'articolo  3,  e'  consentita
quando e' necessaria per lo svolgimento  dei  compiti  istituzionali,
fermi  restando  gli  obblighi  di  segretezza  che  incombono  sugli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in relazione alle  indagini
svolte, come stabilito dal codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della  citata  legge
          1° aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 16 (Forze di polizia). - 1. Ai fini della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
              a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
              b) il Corpo della guardia di finanza, per  il  concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.».