Art. 13 
 
         Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni 
                     o enti pubblici e a privati 
 
  1. La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o
enti pubblici e'  consentita  esclusivamente  nei  casi  previsti  da
disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto  dei  principi
richiamati dall'articolo 4, quando e' necessaria per l'adempimento di
uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando  e
i dati personali  sono  necessari  per  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali del ricevente. 
  2. La comunicazione di  dati  personali  a  privati  e'  consentita
quando e' necessaria  per  l'adempimento  di  uno  specifico  compito
istituzionale  da  parte  dell'organo,  ufficio  o  comando  per   le
finalita' di polizia di cui all'articolo 3. 
  3. La comunicazione dei dati personali a pubbliche  amministrazioni
o enti pubblici e a privati e', altresi', consentita quando  risponde
all'interesse della persona cui i dati si  riferiscono  e,  comunque,
nei singoli casi in cui e' necessaria per evitare un pericolo grave e
imminente alla sicurezza pubblica, o per la salvaguardia della vita e
dell'incolumita' fisica di un terzo. 
  4. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'obbligo  del  segreto  di  cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale e i divieti  previsti
da altre disposizioni di legge o di regolamento. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  329  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli   atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria  sono  coperti  dal  segreto  fino   a   quando
          l'imputato non ne possa avere conoscenza e,  comunque,  non
          oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
              2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 114, consentire, con  decreto  motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso   la
          segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
              a) l'obbligo  del  segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
              b) il divieto di pubblicare  il  contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.».