Art. 13 Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati 1. La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e' consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando e' necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente. 2. La comunicazione di dati personali a privati e' consentita quando e' necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale da parte dell'organo, ufficio o comando per le finalita' di polizia di cui all'articolo 3. 3. La comunicazione dei dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati e', altresi', consentita quando risponde all'interesse della persona cui i dati si riferiscono e, comunque, nei singoli casi in cui e' necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica, o per la salvaguardia della vita e dell'incolumita' fisica di un terzo. 4. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».