Art. 14 
 
           Diffusione dei dati e delle immagini personali 
 
  1.  La  diffusione  di  dati  personali  e'  consentita  quando  e'
necessaria per le finalita' di polizia di cui all'articolo  3,  fermo
restando l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice  di
procedura  penale  e  fatti  salvi  i  divieti  previsti   da   altre
disposizioni di legge o di regolamento; essa e'  comunque  effettuata
nel rispetto della dignita' della persona. 
  2. La diffusione di immagini  personali  e'  consentita  quando  la
persona interessata ha espresso il proprio consenso o  e'  necessaria
per la  salvaguardia  della  vita  o  dell'incolumita'  fisica  o  e'
giustificata da  necessita'  di  giustizia  o  di  polizia;  essa  e'
comunque effettuata con modalita' tali da non recare pregiudizio alla
dignita' della persona. 
  3. Il Garante e' informato delle  direttive  generali  adottate  in
ambito  nazionale  sulla  diffusione  dei  dati  o   delle   immagini
personali. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 329 del  codice  di  procedura
          penale si veda nella nota all'art. 13.