Art. 14 Diffusione dei dati e delle immagini personali 1. La diffusione di dati personali e' consentita quando e' necessaria per le finalita' di polizia di cui all'articolo 3, fermo restando l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa e' comunque effettuata nel rispetto della dignita' della persona. 2. La diffusione di immagini personali e' consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o e' necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica o e' giustificata da necessita' di giustizia o di polizia; essa e' comunque effettuata con modalita' tali da non recare pregiudizio alla dignita' della persona. 3. Il Garante e' informato delle direttive generali adottate in ambito nazionale sulla diffusione dei dati o delle immagini personali.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale si veda nella nota all'art. 13.