Art. 15 Condizioni della comunicazione e della diffusione dei dati 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali nei casi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 sono effettuate previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. 2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel caso in cui verificano che i dati personali oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 12 e 13 sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvedono a rettificarli e, ove possibile e necessario, ad aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, dei destinatari della comunicazione. 3. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel caso in cui verificano che i dati personali oggetto di diffusione ai sensi dell'articolo 14 sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvedono a rettificarli e, ove possibile e necessario, ad aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, salvo che tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. In ogni caso, il dato personale rettificato, aggiornato o completato e' diffuso nella stessa forma con la quale e' stato diffuso il dato inesatto, non aggiornato o incompleto.