Art. 15 
 
                   Condizioni della comunicazione 
                     e della diffusione dei dati 
 
  1. La comunicazione e la diffusione dei  dati  personali  nei  casi
previsti dagli articoli 12, 13 e 14 sono effettuate  previa  verifica
della loro esattezza, aggiornamento e completezza. 
  2. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  caso  in  cui
verificano che i dati personali oggetto  di  comunicazione  ai  sensi
degli articoli 12 e 13 sono inesatti o non aggiornati  o  incompleti,
provvedono  a  rettificarli  e,  ove  possibile  e   necessario,   ad
aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo
sono  portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro
contenuto, dei destinatari della comunicazione. 
  3. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  caso  in  cui
verificano che i  dati  personali  oggetto  di  diffusione  ai  sensi
dell'articolo  14  sono  inesatti  o  non  aggiornati  o  incompleti,
provvedono  a  rettificarli  e,  ove  possibile  e   necessario,   ad
aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo
sono  portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  diffusi,  salvo  che
tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego  di  mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  In  ogni
caso, il dato  personale  rettificato,  aggiornato  o  completato  e'
diffuso nella stessa forma con la quale  e'  stato  diffuso  il  dato
inesatto, non aggiornato o incompleto.