Art. 21 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto ed all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari ad euro 352.489.696 per l'anno 2018 e a euro 239.794.525 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) quanto a 61.184.972 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a complessivi 51.510.199 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a complessivi 239.794.525 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 30.592.486, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 51.510.199, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365 punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 157.691.840, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Pinotti, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 795
Note all'art. 21: Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.