Art. 7 
 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  sull'equo  indennizzo,   sulle   ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la
ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o  altre
analoghe, e i contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle  scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente  decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio,  si  considerano  solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per  il  testo  dell'articolo  82   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, si vedano
          le note all'articolo 3.