Art. 8 
 
 
Fondo per la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione  e  per  la
  retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale 
 
  1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per  la
retribuzione di risultato, con riferimento ai primi  dirigenti  e  ai
dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 2010, n. 250 e' aumentato dalle seguenti risorse annue: 
    a) per l'anno 2016: euro 19.806,69; 
    b) per l'anno 2017: euro 52.688,97; 
    c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11. 
  2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto  di
trascinamento nell'anno successivo. 
  3. Restano ferme le disposizioni  relative  alla  composizione  del
predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 
  4. La quota fissa della retribuzione  di  rischio  e  posizione  e'
stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    a) per l'anno 2016: 
      posizioni funzionali della qualifica  di  dirigente  superiore:
euro 25.089,96; 
      posizioni funzionali della qualifica di primo  dirigente:  euro
20.072,02; 
    b) per l'anno 2017: 
      posizioni funzionali della qualifica  di  dirigente  superiore:
euro 25.272,48; 
      posizioni funzionali della qualifica di primo  dirigente:  euro
20.218,01; 
    c) a decorrere dall'anno 2018: 
      posizioni funzionali della qualifica  di  dirigente  superiore:
euro 25.869,96; 
      posizioni funzionali della qualifica di primo  dirigente:  euro
20.696,02. 
  5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di  posizione
e' determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione  alla
graduazione degli incarichi di  funzione  disposta  con  decreto  del
Ministro  dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   77   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250: 
              "Art. 10. Fondo per  la  retribuzione  di  rischio,  di
          posizione e di risultato 
              1.  Il  Fondo  per  la  retribuzione  di  rischio,   di
          posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007,  continua
          ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo  38,
          comma 1, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
          maggio 2008 ed e' ulteriormente  aumentato  dalle  seguenti
          risorse annue: 
              a) anno 2008: 17.900 euro; 
              b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro. 
              2.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alla
          composizione ed all'utilizzo del predetto  Fondo  previste,
          rispettivamente, dagli articoli  8  e  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  novembre  2007,  anche  in
          relazione alla  graduazione  degli  incarichi  di  funzione
          disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo
          13  ottobre  2005,  n.  217,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno 3 marzo 2008. 
              3. La retribuzione di posizione e rischio per la  parte
          fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          novembre 2007 e per la parte variabile  vengono  utilizzate
          le risorse di cui al comma 1. 
              4. A decorrere dall'anno 2010,  la  quota  parte  delle
          risorse di cui all'articolo  17,  comma  35-quinquies,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  pari  ad
          euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui  al  comma  1  per
          essere  utilizzata  ai  fini  della  corresponsione   della
          retribuzione di risultato. 
              5. Le risorse di cui all'articolo 4, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  versate
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  nella  quota  dello
          0,41 per cento vengono destinate,  mediante  riassegnazione
          da effettuarsi con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, al Fondo  di  cui  al  comma  1  per  essere
          utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4. 
              6. Gli importi di cui ai commi 1 e  4  non  comprendono
          gli oneri contributivi  e  l'IRAP  a  carico  dello  Stato.
          Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non  hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              "Art. 77. Retribuzione di rischio e di posizione 
              1. La componente del trattamento  economico,  correlata
          ai rischi assunti, agli incarichi di funzione  ricoperti  e
          alle responsabilita' esercitate, e' attribuita  a  tutti  i
          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2. Con decreto del Ministro  dell'interno  si  provvede
          alla graduazione degli  incarichi  di  funzione  ricoperti,
          sulla  base  della   loro   rilevanza,   dei   livelli   di
          responsabilita' connessi  e  delle  condizioni  di  disagio
          delle sedi,  in  relazione  alle  condizioni  ambientali  e
          organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 
              3.  La  misura  della  retribuzione  di  rischio  e  di
          posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con  il
          decreto di cui al comma 2,  e'  determinata  attraverso  il
          procedimento negoziale.".