Art. 9 
 
 
Fondo per la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione  e  per  la
  retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale 
 
  1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per  la
retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di  cui  all'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250,  e'
aumentato dalle seguenti risorse annue: 
    a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; 
    b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; 
    c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 
  2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto  di
trascinamento nell'anno successivo. 
  3. Restano ferme le disposizioni  relative  alla  composizione  del
predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 
  4. La quota fissa della retribuzione  di  rischio  e  posizione  e'
stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; 
    b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; 
    c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 
  5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di  posizione
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per  il  testo  dell'articolo  10   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 novembre  2010,  n.  250  si
          vedano le note all'articolo 8.