Art. 9 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.
Note all'art. 9: Per il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 si vedano le note all'articolo 8.