Art. 12 Applicazione delle sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina; b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo; c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente. 3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro. 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano: a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni; b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e 35, in materia di esercizio di attivita' di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici. 7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni: a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4; b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero. 8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 12: - Si riportano gli articoli 4, 18, 30 e 40 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403: «Art. 4 (Requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati; c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro; d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'.» «Art.18 (Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale e' consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente, delle prove medesime; c) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro; e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'; f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura delle aziende sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanita'; g) provenire da un centro genetico o da altro centro di produzione di pari livello sanitario, oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanita' ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena.» «Art. 30 (Requisiti degli embrioni). - 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono: a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni; b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanita'. 2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono: a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purche' di razza chiaramente riconoscibile; b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione; c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorita', e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi. 3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata dal competente libro o registro.» «Art 40 (Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli). - 1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria. 2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicurare condizioni di reciprocita' agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei paesi dell'Unione europea. 3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si applicano le disposizioni previste del decreto 11 gennaio 1988, n. 97 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e successive modifiche e integrazioni. 4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni. 5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili.». - Si riportano gli articoli 2, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 35 e 37 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403: «Art. 2 (Monta naturale pubblica: autorizzazioni). - 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. 2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica; b) localita' e ubicazione della stazione; c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza). 3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina puo' essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovra' indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.» «Art. 6 (Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica). - 1. Il gestore della stazione di monta pubblica e' tenuto: a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonche' le generalita' del proprietario della fattrice; b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione; c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo; d) a conservare i moduli per almeno tre anni; e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria; f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva; g) a conservare il certificato azienda sanitaria locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4, lettera d); h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente; i) a non mantenere nella stazione maschi interi in eta' da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici; l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati; m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento; n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale.» «Art. 7 (Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni). - 1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. 2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) localita' e ubicazione della stazione; c) nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolare operativita' della stazione di inseminazione artificiale. 3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 5. Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purche' i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.» «Art. 11 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali; d) elenco dei recapiti collegati; e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza); f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale. 2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. 3. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie. 4. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.» «Art. 13 (Obblighi dei centri di produzione dello sperma). - 1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di: a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonche' le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate; b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi; c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria; d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva; e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della sanita'; f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto; g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente; h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale; i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita; l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione; m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore; n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1; o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora dette informazioni siano gia' contenute nella fattura; p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale; q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione gia' in possesso di autorizzazione ai sensi dellalegge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non puo' comunque essere inferiore al 3% del totale; r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, cosi' come disciplinato dall'articolo 37. 2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purche' entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identita' dei due verri produttori.» «Art. 14 (Recapiti: autorizzazioni). - 1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco nazionale. 2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti. 3. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente, o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali; c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni distribuiti; d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione.» «Art. 16 (Obblighi dei recapiti). - 1. I recapiti hanno l'obbligo di: a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti e' consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato; b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda; c) comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice; d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione; e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a); f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora dette informazioni siano gia' contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o); g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonche' gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia; h) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale puo' effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.» «Art. 21 (Pratica della inseminazione artificiale). - 1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attivita' di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuira' a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni: a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale; b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale; c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attivita' nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici); d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari). Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, nonche' alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati. 2. La regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento. 3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di: a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati; b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale; c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale; d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato. 4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per piu' di una fecondazione.» «Art. 24 (Gruppi di raccolta: autorizzazioni). - 1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni; c) indicazione delle specie trattate; d) indicazione delle attrezzature utilizzate; e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si e' collegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d). 3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale. 4. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della sanita' l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.» «Art. 25 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; c) indicazione delle specie trattate; d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale; e) modalita' di certificazione degli embrioni prodotti; f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica. Le regioni attribuiscono ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. 2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie.» «Art. 28 (Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni). - 1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di: a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria; b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanita'; c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo; d) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici; e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo; f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio; g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2; h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonche' generalita' del proprietario della stessa; i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorita' sanitaria; l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonche', prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.» «Art. 29. (Obblighi per i centri di produzione di embrioni). - 1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di: a) uniforarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria; b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanita'; c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro; d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo; e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato; f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita; g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio; h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo; i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2; l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni; m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.» «Art. 33 (Certificazione degli interventi fecondativi). - 1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenti i seguenti dati: a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale; b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, sulla base delle modalita' previste dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; c) data dell'intervento fecondativo; d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione. 2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati e': a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale; b) il veterinario nel caso di impianto embrionale; c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica; d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide. 3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonche' i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico puo' sostituire il registro aziendale. 4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata. 5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttivita' e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovra' consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35.» «Art. 35 (Flusso delle informazioni). - 1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione. 2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione, alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati: alle regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza. 3. I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvedera', direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni. 4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo 34. 5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole e forestali, che curera' tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.» «Art. 37 (Controlli di qualita'). - 1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualita' per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilita' progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni. 2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento. 3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della sanita'. 4. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.». La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse.