Art. 12 
 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque  adibisce  alla
riproduzione animale o  utilizza  per  trapianti,  embrioni  o  altro
materiale  riproduttivo  in  modo   difforme   da   quanto   previsto
nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative: 
    a) il pagamento della somma di 1.032,91  euro  per  ciascun  capo
adibito o della somma di  51,65  euro  per  ogni  dose  di  materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina; 
    b) il pagamento della somma  di  206,58  euro  per  ciascun  capo
adibito o della somma di  20,66  euro  per  ogni  dose  di  materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei  casi  di
utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di  cui
all'articolo 7, comma 6, la sanzione  suddetta  e'  aumentata  di  un
terzo per ciascun capo; 
    c) il pagamento della somma  di  103,29  euro  per  ciascun  capo
adibito o della somma di  10,33  euro  per  ogni  dose  di  materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; 
    d) il pagamento della somma di 2.065,83  euro  per  ciascun  capo
adibito o della somma di 103,29 euro,  per  ogni  dose  di  materiale
riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in  caso  di
utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di  cui  all'articolo
7, comma 6, la sanzione  anzidetta  e'  aumentata  di  un  terzo  per
ciascun capo. 
  2. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1,  il  materiale  riproduttivo
utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione  a  spese
del contravventore; il capo o  i  capi  utilizzati  sono  sequestrati
cautelarmente. 
  3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2,  aumentate  di
un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a
chiunque impiega, per la riproduzione, animali  privi  dei  requisiti
sanitari stabiliti dall'articolo 4 del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 19  luglio  2000,  n.  403,
nonche'  a  chiunque  produce,  distribuisce  e  utilizza   materiale
seminale o embrioni privi  dei  requisiti  sanitari  stabiliti  dagli
articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403. 
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  responsabile  di
ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2,  a
cio' preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo
3, comma 3, in difformita' dalle prescrizioni in  esso  contenute  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
2.582,28 euro a 15.493,71 euro. 
  5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  alle  violazioni
dell'articolo 40 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali  19  luglio  2000,  n.  403,  in  materia  di
requisiti del bestiame e del materiale seminale e  controlli  ammessi
all'importazione e all'esportazione. 
  6. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  per  le  violazioni  al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
19 luglio 2000, n. 403, si applicano: 
    a) la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
774,86 euro a  4.648,11  euro,  nella  ipotesi  di  violazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25,  in  materia
di autorizzazioni, agli articoli 6, e  35,  in  materia  di  obblighi
connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13,  35  e
37, in materia di centri di produzione dello  sperma,  agli  articoli
16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35  e  37,  in
materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in  materia
di centri di produzione di embrioni; 
    b) la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
258,23 euro  a  1.549,37  euro  nella  ipotesi  di  violazione  delle
disposizioni di cui  agli  articoli  21,  33  e  35,  in  materia  di
esercizio di attivita'  di  inseminazione  artificiale  da  parte  di
medici veterinari ed operatori pratici. 
  7. Agli illeciti amministrativi previsti dal  presente  decreto  si
applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni: 
    a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo  che  per  le
infrazioni di cui al comma 4; 
    b) il Presidente della Giunta regionale competente  ad  applicare
le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero. 
  8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore
del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme  della  legge
15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n.
280, in vigore il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riportano gli articoli 4, 18, 30 e 40  del  citato
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali 19 luglio 2000, n. 403: 
              «Art. 4 (Requisiti dei riproduttori maschi).  -  1.  Il
          riproduttore,  per  essere  adibito  alla  monta   naturale
          pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni: 
                a)  essere  iscritto  nella   sezione   «riproduttori
          maschi» del libro genealogico  o  del  registro  anagrafico
          della razza di appartenenza  o  in  un  registro  di  suini
          riproduttori  ibridi.   L'iscrizione   e'   attestata   dal
          certificato   genealogico    o    anagrafico,    rilasciato
          dall'associazione  allevatori  o  dall'ente  che  tiene   i
          suddetti libri o registri; 
                b) essere identificato, qualora trattasi  di  bovini,
          bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita'  previste
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          30 aprile 1996, n.  317,  e  qualora  trattasi  di  equini,
          tramite i dati segnaletici e un  tatuaggio  o  altro  mezzo
          idoneo  stabilito  dalle   norme   del   competente   libro
          genealogico  o  registro  anagrafico.  Gli   stalloni   non
          iscritti ai libri genealogici o ai  registri  ufficialmente
          istituiti,  devono,  prima  del   loro   impiego   per   la
          fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo
          le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati; 
                c)  disporre,  ove  previsto   nel   relativo   libro
          genealogico o registro, di un certificato  di  accertamento
          dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o
          altro   metodo   adeguato,   rilasciato   dall'associazione
          allevatori o  dall'ente  che  tiene  il  medesimo  libro  o
          registro; 
                d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,
          rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino  i
          requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'.» 
              «Art.18  (Inseminazione  artificiale:   requisiti   dei
          riproduttori maschi). - 1.  Il  riproduttore  maschio,  per
          essere adibito alla produzione  di  materiale  seminale  da
          utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le
          seguenti condizioni: 
                a)  essere  iscritto  nella   sezione   «riproduttori
          maschi» del libro genealogico  o  del  registro  anagrafico
          della razza di appartenenza o  in  un  registro  dei  suini
          riproduttori  ibridi.   L'iscrizione   e'   attestata   dal
          certificato   genealogico    o    anagrafico,    rilasciato
          dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene  i
          suddetti libri o registri; 
                b) aver superato con esito  positivo  le  valutazioni
          genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale,
          programmate  ed  organizzate   dalle   associazioni   degli
          allevatori o dall'ente competente  che  tiene  il  libro  o
          registro,  o  essere  stato  ammesso  ad   una   prova   di
          valutazione  genetica,  qualora  trattasi  di  un   giovane
          riproduttore. In questo ultimo  caso,  l'utilizzazione  del
          materiale seminale e' consentita  nei  limiti  quantitativi
          necessari per la realizzazione, da parte  dell'associazione
          degli  allevatori  o  dell'ente  competente,  delle   prove
          medesime; 
                c) essere identificato, qualora trattasi  di  bovini,
          bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita'  previste
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          30 aprile 1996, n.  317,  e  qualora  trattasi  di  equini,
          tramite i dati segnaletici e un  tatuaggio  o  altro  mezzo
          idoneo  stabilito  dalle   norme   del   competente   libro
          genealogico o registro anagrafico; 
                d)  disporre  di  un  certificato   di   accertamento
          dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno  o
          altro metodo adeguato, rilasciato  dall'associazione  degli
          allevatori  o  dall'ente  competente  che  tiene  il  libro
          genealogico o il registro; 
                e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,
          rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino  i
          requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'; 
                f) essere sottoposto, almeno due volte  l'anno,  agli
          accertamenti  sanitari  effettuati  a  cura  delle  aziende
          sanitarie  locali,  che  attestino  l'assenza  di  malattie
          infettive e diffusive, a norma delle  vigenti  disposizioni
          di  polizia  veterinaria  e  delle  ordinanze  emanate  dal
          Ministero della sanita'; 
                g) provenire da un centro genetico o da altro  centro
          di produzione di  pari  livello  sanitario,  oppure  essere
          risultato negativo, prima dell'ammissione al  centro,  alle
          prove stabilite dal Ministero della sanita'  ed  effettuate
          durante l'isolamento di almeno trenta  giorni  in  appositi
          locali adibiti a quarantena.» 
              «Art. 30 (Requisiti degli embrioni). - 1. Gli embrioni,
          esclusi quelli concepiti  tramite  fecondazione  in  vitro,
          devono: 
                a) provenire  dalla  fecondazione  di  un  oocita  di
          femmina  iscritta  al   libro   genealogico,   o   registro
          anagrafico,  con   materiale   seminale   di   riproduttore
          autorizzato alla inseminazione artificiale; tale  requisito
          non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici  a
          limitata diffusione, presi  in  considerazione  nel  quadro
          dell'attivita' di recupero  e  potenziamento  promossa  dal
          Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  o  dalle
          regioni; 
                b) provenire da animali  donatori  che  soddisfino  i
          requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanita'. 
              2. Gli oociti per la successiva fecondazione  in  vitro
          debbono: 
                a) provenire da femmina o gruppi di femmine  iscritte
          nei libri genealogici o registri anagrafici, o  da  femmina
          non iscritta ai suddetti libri o registri, purche' di razza
          chiaramente riconoscibile; 
                b) essere fecondati in vitro con  materiale  seminale
          di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale;
          tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i
          tipi etnici a limitata diffusione; 
                c)  essere  prelevati  da  donatrici  provenienti  da
          allevamenti situati in zone non  dichiarate  infette  dalle
          competenti autorita', e, comunque, da  donatrici  macellate
          per cause diverse da quelle di profilassi. 
              3.  La  certificazione  dell'origine   degli   embrioni
          raccolti o prodotti provenienti  da  femmine  iscritte  nei
          libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata
          dal competente libro o registro.» 
              «Art  40  (Requisiti  del  bestiame  e  del   materiale
          seminale e controlli). -  1.  Gli  scambi  di  bestiame  da
          riproduzione, nonche' di materiale seminale e  di  embrioni
          avvengono  nel  rispetto  dei  requisiti   genealogici   ed
          attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria. 
              2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonche'
          di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti
          da  paesi  terzi  avvengono  nel  rispetto  dei   requisiti
          genealogici  ed  attitudinali  richiesti  dalla   normativa
          comunitaria a condizione che gli  organismi  ufficiali  del
          paese  esportatore,   autorizzati   a   tenere   il   libro
          genealogico o un registro anagrafico  di  specie  o  razza,
          risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione
          europea.  I  paesi  terzi   esportatori   devono   comunque
          assicurare  condizioni   di   reciprocita'   agli   animali
          riproduttori,  materiale  seminale,   ovuli   ed   embrioni
          originari dei paesi dell'Unione europea. 
              3. In materia di requisiti dei riproduttori e del  loro
          materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali  che
          tengono i libri genealogici  autorizzati  e  documentazione
          necessaria per importazione ed esportazione,  si  applicano
          le disposizioni previste del decreto 11 gennaio 1988, n. 97
          del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e  successive
          modifiche e integrazioni. 
              4.  Il  controllo  zootecnico  in  frontiera  presso  i
          competenti uffici  doganali  e'  esercitato  dal  Ministero
          delle politiche agricole e  forestali  che  si  avvale  dei
          funzionari appositamente designati dalle regioni. 
              5. I centri di produzione nazionali,  ciascuno  per  le
          razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche
          per conto terzi,  il  materiale  seminale  congelato  e  di
          embrioni congelati di  origine  o  provenienza  dall'Unione
          europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia
          e per il  solo  tempo  necessario  all'effettuazione  degli
          accertamenti qualitativi di cui all'articolo  37.  Di  tali
          accertamenti gli stessi centri sono responsabili.». 
              - Si riportano gli articoli 2, 6, 7, 11,  13,  14,  16,
          21, 24, 25, 28, 29, 33, 35 e  37  del  citato  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19
          luglio 2000, n. 403: 
              «Art. 2 (Monta naturale pubblica: autorizzazioni). - 1.
          Chiunque intenda gestire una  stazione  di  monta  naturale
          pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata
          dalla regione competente per territorio. 
              2. Le regioni prevedono le modalita'  di  presentazione
          delle  domande  di  autorizzazione,  che  devono   comunque
          contenere: 
                a) nome, cognome, dati  anagrafici,  codice  fiscale,
          partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
          sede, partita I.V.A.  e  generalita'  complete  del  legale
          rappresentante, se trattasi di persona giuridica; 
                b) localita' e ubicazione della stazione; 
                c) l'indicazione  dei  riproduttori  maschi  presenti
          (numero, specie e razza). 
              3.  Al  momento  del  rilascio  dell'autorizzazione  le
          regioni attribuiscono alla  stazione  di  monta  un  codice
          univoco a livello nazionale. 
              4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale,  non  e'
          cedibile  ed  e'  rinnovabile.  La  regione  puo'  revocare
          l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda
          inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure
          vengano meno  una  o  piu'  condizioni  prescritte  per  il
          rilascio dell'autorizzazione medesima. 
              5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le
          stazioni di monta pubblica equina puo' essere estesa  anche
          al prelevamento del materiale seminale  dagli  stalloni  ed
          alla successiva utilizzazione dello stesso materiale  sulle
          fattrici  presenti  nella  stazione.   In   tal   caso   il
          richiedente, nella domanda, dovra'  indicare  anche:  nome,
          cognome,  dati  anagrafici,  codice  univoco  nazionale   e
          indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del
          prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.» 
              «Art. 6 (Obblighi del gestore della stazione  di  monta
          pubblica). - 1. Il gestore della stazione di monta pubblica
          e' tenuto: 
                a) a registrare  tutti  gli  atti  fecondativi  sugli
          appositi moduli di avvenuto  accoppiamento,  forniti  dalla
          regione, nei quali siano  comunque  indicati:  la  data  di
          inseminazione, la razza o il tipo genetico e  la  matricola
          del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o  il
          tipo  genetico   della   fattrice   coperta,   nonche'   le
          generalita' del proprietario della fattrice; 
                b) a disporre di un registro riportante specie, razza
          o  tipo  genetico  e  matricola  dei  riproduttori   maschi
          presenti nella stazione; 
                c) a rilasciare al proprietario della fattrice  copia
          del certificato di intervento fecondativo; 
                d) a conservare i moduli per almeno tre anni; 
                e) ad uniformarsi  alle  prescrizioni  emanate  dalle
          competenti  aziende  sanitarie   locali   in   materia   di
          profilassi e di polizia sanitaria; 
                f) a denunciare, anche  tramite  il  veterinario,  la
          comparsa   nei    propri    riproduttori    di    qualsiasi
          manifestazione sospetta o di qualsiasi  malattia  infettiva
          e/o diffusiva; 
                g) a  conservare  il  certificato  azienda  sanitaria
          locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4,
          lettera d); 
                h) a  rendere  pubbliche  le  tariffe  di  monta  per
          ciascun  riproduttore  impiegato  nella   stazione   ed   a
          comunicarle,   nei   termini   stabiliti,   alla    regione
          competente; 
                i) a non mantenere nella stazione  maschi  interi  in
          eta'  da  riproduzione  non  autorizzati  o  non  aventi  i
          requisiti prescritti per essere idonei  alla  riproduzione,
          anche se adibiti all'accertamento  preliminare  del  calore
          nelle fattrici; 
                l) comunicare alla regione  competente,  nei  termini
          stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori  iscritti
          ai libri genealogici o ai registri ed impiegati; 
                m)  non  ricoverare   nelle   stesse   strutture   di
          stabulazione, che devono essere nettamente separate le  une
          dalle altre, animali di specie  diverse;  tuttavia  possono
          essere ammessi gli altri  animali  domestici  assolutamente
          necessari  al   normale   funzionamento   della   stazione,
          sempreche' essi non presentino alcun rischio  di  infezione
          per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione.
          Ove la stazione sia ubicata in  un  allevamento  con  altri
          animali della stessa specie, i riproduttori  maschi  devono
          essere tenuti separati dal resto dell'allevamento; 
                n)  non   detenere   nei   locali   della   stazione,
          attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al
          trattamento del materiale seminale.» 
              «Art.   7    (Inseminazione    artificiale    pubblica:
          autorizzazioni). - 1. Chiunque intenda gestire una pubblica
          stazione di inseminazione artificiale equina con  materiale
          seminale  refrigerato  o  congelato  prodotto  dai   centri
          autorizzati  deve  munirsi   di   apposita   autorizzazione
          rilasciata dalla regione competente per territorio. 
              2. Le regioni prevedono le modalita'  di  presentazione
          delle  domande  di  autorizzazione,  che  devono   comunque
          contenere: 
                a) nome, cognome, dati  anagrafici,  codice  fiscale,
          partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
          sede, partita I.V.A.  e  generalita'  complete  del  legale
          rappresentante se trattasi di persona giuridica; 
                b) localita' e ubicazione della stazione; 
                c) nome, cognome,  dati  anagrafici,  codice  univoco
          nazionale e indirizzo del  veterinario  che  garantisce  la
          regolare  operativita'  della  stazione  di   inseminazione
          artificiale. 
              3.  Al  momento  del  rilascio  dell'autorizzazione  le
          regioni  attribuiscono  alla  stazione   di   inseminazione
          artificiale un codice univoco a livello nazionale. 
              4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale,  non  e'
          cedibile  ed  e'  rinnovabile.  La  regione  puo'  revocare
          l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda
          inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure
          vengano meno  una  o  piu'  condizioni  prescritte  per  il
          rilascio dell'autorizzazione medesima. 
              5.  Le   regioni   possono   rilasciare   al   medesimo
          richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione  di
          monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una  stazione
          di  inseminazione  artificiale   con   materiale   seminale
          refrigerato  o  congelato,   purche'   i   locali   adibiti
          all'inseminazione artificiale siano nettamente separati  da
          quelli della monta naturale.» 
              «Art. 11 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I
          centri  di  produzione   dello   sperma   possono   operare
          esclusivamente  previa  concessione  di  un'autorizzazione,
          rilasciata dalla  regione  competente  per  territorio.  Le
          regioni  prevedono  le  modalita'  di  presentazione  delle
          domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: 
                a) nome e cognome, dati anagrafici,  codice  fiscale,
          partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
          sede, partita I.V.A.  e  generalita'  complete  del  legale
          rappresentante, se trattasi di persona giuridica; 
                b) nome e cognome, dati  anagrafici,  codice  univoco
          nazionale ed indirizzo del veterinario  responsabile  della
          gestione sanitaria del centro; 
                c)  ubicazione  e  descrizione  dei   fabbricati   ed
          impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature,
          con  allegata  pianta  planimetrica  e   relativi   estremi
          catastali; 
                d) elenco dei recapiti collegati; 
                e) indicazione dei riproduttori  presenti  (specie  e
          razza); 
                f)   informazioni   specifiche    sull'organizzazione
          tecnica e commerciale per la produzione e la  distribuzione
          del materiale seminale. 
              2.  Le  regioni  attribuiscono  a  ciascun  centro   di
          produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. 
              3. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il
          centro  si  renda  inadempiente  agli   obblighi   previsti
          dall'articolo 13, oppure vengano meno una o piu' condizioni
          prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le
          regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole  e
          forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei  centri
          autorizzati  e  di  quelli  revocati.  Il  Ministero  delle
          politiche agricole e  forestali,  annualmente,  provvede  a
          divulgare l'elenco dei centri di  produzione  dello  sperma
          operanti, distinti per singola specie. 
              4.   Nell'autorizzazione    viene    fatto    esplicito
          riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto,
          alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.» 
              «Art. 13  (Obblighi  dei  centri  di  produzione  dello
          sperma). - 1. I centri di  produzione  dello  sperma  hanno
          l'obbligo di: 
                a) vietare il  ricovero  nella  stessa  struttura  di
          stabulazione di animali di specie diverse;  tuttavia,  sono
          ammessi altri animali domestici assolutamente necessari  al
          funzionamento normale del centro di produzione,  sempreche'
          essi non presentino alcun  rischio  di  infezione  per  gli
          animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto,  e
          soddisfino  le   condizioni   stabilite   dal   veterinario
          responsabile della gestione sanitaria del  centro.  Qualora
          il  centro  sia  stato  autorizzato  a  produrre  materiale
          seminale di specie  diverse,  le  rispettive  strutture  di
          stabulazione e di prelievo del materiale seminale,  nonche'
          le relative attrezzature  di  raccolta  e  di  trattamento,
          devono essere nettamente separate; 
                b)  allevare   esclusivamente   riproduttori   maschi
          autorizzati   all'inseminazione   artificiale   o   giovani
          riproduttori ammessi ad una prova di valutazione  genetica,
          anche nel caso di produzione per conto terzi; 
                c)  uniformarsi  alle  prescrizioni   emanate   dalle
          competenti autorita' sanitarie, in materia di profilassi  e
          polizia veterinaria; 
                d) denunciare  la  comparsa  nei  propri  animali  di
          qualsiasi malattia infettiva o diffusiva; 
                e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo,
          preparazione  e  conservazione   del   materiale   seminale
          stabilite dal Ministero della sanita'; 
                f) comunicare  alla  regione  competente  l'eventuale
          sostituzione del veterinario responsabile  della  direzione
          sanitaria dell'impianto; 
                g)  rendere  pubbliche  le  tariffe   del   materiale
          seminale   di   ciascun    riproduttore    e    comunicarle
          tempestivamente alla regione competente; 
                h) annotare su apposito registro,  per  ciascuno  dei
          riproduttori presenti:  specie,  razza,  data  di  nascita,
          identificazione,   malattie    riscontrate,    vaccinazioni
          praticate e controlli effettuati sul materiale seminale; 
                i) tenere un registro con  l'indicazione  giornaliera
          del materiale seminale prelevato da  ciascun  riproduttore,
          con l'indicazione delle dosi valide prodotte  per  ciascuna
          partita. Per il materiale seminale  congelato  deve  essere
          indicato, inoltre, il  numero  identificativo  di  ciascuna
          partita; 
                l) tenere  un  registro  cronologico  di  carico  del
          materiale seminale prodotto  e  di  scarico  del  materiale
          seminale in  uscita,  distinguendo  il  materiale  seminale
          fresco da quello refrigerato e da quello  congelato.  Nello
          stesso registro deve  essere  registrato  il  carico  e  lo
          scarico del materiale seminale proveniente da altri  centri
          di produzione; 
                m) distribuire il materiale  seminale  esclusivamente
          in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti  chiare
          e inamovibili indicazioni sul centro  di  produzione  dello
          sperma,  identificazione  della  partita  (data  o   giorno
          progressivo entro anno e anno di  raccolta  dello  sperma),
          specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore; 
                n) rilasciare,  per  ciascuna  partita  di  materiale
          seminale  prodotto  od   importato,   a   richiesta   degli
          acquirenti,  un  certificato  attestante,  oltre  ai   dati
          identificativi della partita medesima,  le  caratteristiche
          qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo
          37, comma 1; 
                o) rilasciare per ogni atto di vendita  di  materiale
          seminale un documento  accompagnatorio  contenente  i  dati
          della partita (specie, razza,  matricola  del  riproduttore
          maschio e identificazione della partita) cui  il  materiale
          seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora
          dette informazioni siano gia' contenute nella fattura; 
                p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti
          i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della
          relativa     autorizzazione,     qualora     distribuiscano
          direttamente materiale seminale; 
                q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni
          genetiche  previste  dai  libri  genealogici   o   registri
          anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie  o
          razze  per  le  quali  si  richiede  l'autorizzazione,  non
          inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova
          per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente,
          salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o
          registro anagrafico in ordine  alla  valutazione  genetica.
          Per  i  centri  di   produzione   gia'   in   possesso   di
          autorizzazione ai sensi dellalegge 25 luglio 1952, n. 1009,
          il numero dei  riproduttori  da  sottoporre  a  valutazione
          genetica non puo'  comunque  essere  inferiore  al  3%  del
          totale; 
                r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo
          del   materiale   seminale,   cosi'    come    disciplinato
          dall'articolo 37. 
              2. I centri di produzione di materiale seminale possono
          distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino
          fresco  o  refrigerato  ottenute  miscelando  il  materiale
          seminale di due verri della stessa razza o  tipo  genetico,
          purche' entrambi in possesso  dei  requisiti  previsti  per
          l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi
          vengono distribuite in contenitori  che  recano,  al  posto
          della matricola del verro, un codice alfanumerico  che,  in
          base alle registrazioni del centro di produzione,  permette
          di risalire all'identita' dei due verri produttori.» 
              «Art. 14 (Recapiti: autorizzazioni). -  1.  I  recapiti
          possono operare esclusivamente previa  concessione  di  una
          autorizzazione  rilasciata  dalla  regione  competente  per
          territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero  di
          codice univoco nazionale. 
              2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora
          il gestore si renda  inadempiente  agli  obblighi  previsti
          dall'articolo  16,  oppure,  vengano  meno   una   o   piu'
          condizioni prescritte per il  rilascio  dell'autorizzazione
          medesima.  Le  regioni  comunicano   al   Ministero   delle
          politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita'
          l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati.  Il
          Ministero delle politiche agricole e forestali  annualmente
          provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti. 
              3. Le regioni prevedono le modalita'  di  presentazione
          delle  domande  di  autorizzazione,  che  devono   comunque
          contenere: 
                a) nome e cognome, dati anagrafici,  codice  fiscale,
          partita   I.V.A.   e   residenza   del    richiedente,    o
          denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita'  complete
          del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; 
                b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi
          estremi catastali; 
                c) elenco dei centri nazionali  di  produzione  dello
          sperma, dei centri  di  produzione  degli  embrioni  e  dei
          gruppi di raccolta  degli  embrioni  dai  quali  provengono
          rispettivamente  il  materiale  seminale  e  gli   embrioni
          distribuiti; 
                d) indicazioni specifiche sulla organizzazione  della
          distribuzione.» 
              «Art. 16 (Obblighi dei recapiti). - 1. I recapiti hanno
          l'obbligo di: 
                a)  detenere  e  distribuire  materiale  seminale  ed
          embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di
          produzione dello sperma o di  embrioni  con  i  quali  sono
          collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni
          tra recapiti e' consentito  solo  se  entrambi  i  recapiti
          interessati risultano formalmente collegati con  il  centro
          di  produzione   nazionale   di   origine   del   materiale
          riproduttivo scambiato; 
                b) tenere un registro cronologico di  carico  per  il
          materiale seminale disponibile da cui risulti  la  relativa
          provenienza e di scarico per  quello  distribuito,  da  cui
          risultino gli allevamenti acquirenti o i  nominativi  degli
          operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per
          l'impiego esclusivo in azienda; 
                c) comunicare trimestralmente alla regione il  numero
          di dosi di materiale seminale  ed  embrioni,  distinte  per
          riproduttore,  distribuite  ai  vari  allevamenti  e   agli
          operatori identificati dal relativo codice; 
                d) rendere pubblico il prezzo  a  dose  di  materiale
          seminale  per  ciascun  riproduttore  e  comunicarlo   alla
          regione; 
                e)  distribuire  materiale  seminale  ed   embrionale
          esclusivamente a: allevatori o loro delegati,  direttamente
          o a domicilio, operatori di cui  agli  articoli  21  e  31,
          altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso  centro
          secondo quanto previsto alla lettera a); 
                f) rilasciare, per ogni atto di vendita di  materiale
          seminale   congelato   o   di   embrioni,   un    documento
          accompagnatorio contenente i dati relativi a specie,  razza
          e matricola  del  riproduttore  maschio  cui  il  materiale
          seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora
          dette informazioni  siano  gia'  contenute  nella  fattura.
          Qualora il trasferimento del  materiale  seminale  o  degli
          embrioni avvenga fra  recapiti  collegati  ai  sensi  della
          lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste
          per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o); 
                g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari,
          dei tecnici e degli allevatori le  pubblicazioni  ufficiali
          aggiornate  delle  associazioni  nazionali  allevatori   di
          specie e razza, relative  alle  valutazioni  genetiche  dei
          riproduttori italiani, nonche' gli elenchi dei riproduttori
          esteri approvati per l'uso in Italia; 
                h)  consentire  il  libero  accesso  nei  locali  del
          recapito al personale incaricato della vigilanza, il  quale
          puo' effettuare le verifiche ed i controlli  del  materiale
          seminale a qualsiasi titolo commercializzato.» 
              «Art. 21 (Pratica della inseminazione  artificiale).  -
          1. I veterinari  e  gli  operatori  pratici  che  intendono
          esercitare l'attivita' di inseminazione artificiale  devono
          essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente
          regione, che attribuira' a ciascun iscritto  uno  specifico
          codice univoco  identificativo.  Le  regioni  prevedono  le
          modalita' per la presentazione delle domande di  iscrizione
          che devono comunque contenere le seguenti indicazioni: 
                a) ambito territoriale in cui  si  intende  praticare
          l'inseminazione artificiale; 
                b) impianti a cui si ricorre  per  la  fornitura  del
          materiale seminale; 
                c)   dichiarazione    relativa    allo    svolgimento
          dell'attivita' nel proprio o altrui allevamento (per i soli
          operatori pratici); 
                d)   iscrizione   all'albo   professionale   (per   i
          veterinari). 
              Gli  operatori  pratici  di  inseminazione  artificiale
          devono allegare alla  domanda  medesima  autocertificazione
          relativa al possesso dell'attestato di idoneita' rilasciato
          ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n.  74,
          nonche' alla sottoscrizione di convenzioni con i centri  di
          produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati. 
              2. La regione puo' sospendere o  revocare  l'iscrizione
          nei  suddetti  elenchi,  previo  parere  di  una   apposita
          commissione regionale nella quale siano rappresentate anche
          le  categorie  interessate,  qualora   il   veterinario   o
          l'operatore pratico di inseminazione artificiale  si  renda
          inadempiente   agli   obblighi   previsti   dal    presente
          regolamento. 
              3.  I   veterinari   e   gli   operatori   pratici   di
          inseminazione artificiale hanno l'obbligo di: 
                a) rifornirsi di  materiale  seminale  esclusivamente
          presso i recapiti autorizzati; 
                b) mantenere  in  buono  stato  di  conservazione  il
          materiale seminale; 
                c) utilizzare esclusivamente  materiale  seminale  di
          riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale; 
                d)   certificare   l'intervento   di    inseminazione
          artificiale, su  appositi  moduli  forniti  dalle  regioni.
          L'obbligo    di    certificazione    dell'intervento     di
          inseminazione artificiale non sussiste per  l'inseminazione
          artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato. 
              4. Ciascuna dose  di  materiale  seminale  deve  essere
          usata per una sola fattrice.  E'  vietata  la  suddivisione
          delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per  piu'  di
          una fecondazione.» 
              «Art. 24 (Gruppi di raccolta: autorizzazioni). -  1.  I
          gruppi  di  raccolta   degli   embrioni   possono   operare
          esclusivamente previa  concessione  di  una  autorizzazione
          rilasciata dalla  regione  competente  per  territorio.  Le
          regioni  prevedono  le  modalita'  di  presentazione  delle
          domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: 
                a) nome, cognome, dati  anagrafici,  codice  fiscale,
          partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
          sede, partita I.V.A.  e  generalita'  complete  del  legale
          rappresentante se trattasi di persona giuridica; 
                b) nome e cognome, dati  anagrafici,  codice  univoco
          nazionale ed indirizzo del veterinario  responsabile  della
          gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e  della
          conservazione degli embrioni; 
                c) indicazione delle specie trattate; 
                d) indicazione delle attrezzature utilizzate; 
                e)  ubicazione   e   descrizione   dei   locali   del
          laboratorio stabile con il quale si e' collegati  ai  sensi
          dell'articolo 26, comma 1, lettera d). 
              3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di  raccolta
          un numero di codice univoco a livello nazionale. 
              4. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il
          gruppo di raccolta  si  renda  inadempiente  agli  obblighi
          previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una  o  piu'
          condizioni prescritte per il  rilascio  dell'autorizzazione
          medesima.  Le  regioni  comunicano   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  e  forestali  ed  al  Ministero  della
          sanita' l'elenco dei gruppi di raccolta  autorizzati  e  di
          quelli revocati.» 
              «Art. 25 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I
          centri  di   produzione   di   embrioni   possono   operare
          esclusivamente previa  concessione  di  una  autorizzazione
          rilasciata dalla  regione  competente  per  territorio.  Le
          regioni  prevedono  le  modalita'  di  presentazione  delle
          domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: 
                a) nome, cognome, dati  anagrafici,  codice  fiscale,
          partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
          sede, partita I.V.A.  e  generalita'  complete  del  legale
          rappresentante se trattasi di persona giuridica; 
                b) nome e cognome, dati  anagrafici,  codice  univoco
          nazionale ed indirizzo del veterinario  responsabile  della
          gestione sanitaria del centro; 
                c) indicazione delle specie trattate; 
                d)   informazioni   specifiche    sull'organizzazione
          tecnica e commerciale; 
                e)  modalita'  di   certificazione   degli   embrioni
          prodotti; 
                f) ubicazione e  descrizione  dei  fabbricati,  degli
          impianti,  locali  ed  attrezzature  ed   allegata   pianta
          planimetrica. Le regioni attribuiscono ad  ogni  centro  di
          produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. 
              2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora
          il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi
          previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o  piu'
          condizioni prescritte per il  rilascio  dell'autorizzazione
          medesima.  Le  regioni  comunicano   al   Ministero   delle
          politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita'
          l'elenco dei centri di produzione autorizzati e  di  quelli
          revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
          annualmente  provvede  a  divulgare  l'elenco  dei   centri
          operanti, distinti per singola specie.» 
              «Art.  28  (Obblighi  per  i  gruppi  di  raccolta   di
          embrioni). - 1. I gruppi  di  raccolta  di  embrioni  hanno
          l'obbligo di: 
                a)  uniformarsi  alle  prescrizioni   emanate   dalle
          competenti autorita' sanitarie in materia di  profilassi  e
          polizia veterinaria; 
                b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta,
          trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite  dal
          Ministero della sanita'; 
                c) comunicare  alla  regione  competente  l'eventuale
          sostituzione del veterinario responsabile  della  direzione
          sanitaria del gruppo; 
                d) tenere un registro di carico  e  scarico  per  gli
          embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo
          stesso gruppo di raccolta, sia presso  l'allevamento  delle
          donatrici; 
                e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale  o
          altri  contenitori  sigillati  e   riportanti   chiare   ed
          inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo  di
          raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza  o
          tipo genetico, matricola dei  donatori.  In  caso  di  piu'
          embrioni in un singolo contenitore, gli  embrioni  medesimi
          debbono   provenire   tutti   dallo    stesso    intervento
          fecondativo; 
                f) rilasciare, per ogni atto di  raccolta  per  conto
          terzi   o   di   vendita   di   embrioni,   un    documento
          accompagnatorio    dell'embrione    contenente    i    dati
          identificativi della  partita:  specie,  razza,  numero  di
          identificazione, o matricola nel caso degli  equini,  della
          donatrice e del riproduttore maschio; 
                g) rilasciare,  a  richiesta  degli  acquirenti,  per
          ciascun embrione  o  gruppo  di  embrioni  di  un  medesimo
          contenitore,  un  certificato  attestante,  oltre  i   dati
          identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi,  le
          caratteristiche   qualitative   rilevate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 37, comma 2; 
                h) certificare,  su  appositi  moduli  forniti  dalle
          regioni,   l'intervento   di   trasferimento    embrionale,
          indicando  la  data,  specie,  razza  o  tipo  genetico   e
          matricola dei donatori, specie, razza  o  tipo  genetico  e
          matricola,   se   presente,   della   ricevente,    nonche'
          generalita' del proprietario della stessa; 
                i) non  operare  in  zona  dichiarata  infetta  dalla
          competente autorita' sanitaria; 
                l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature
          che vengono a contatto con gli embrioni o con  gli  animali
          donatori durante la raccolta, nonche', prima dell'uso,  dei
          contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.» 
              «Art. 29. (Obblighi  per  i  centri  di  produzione  di
          embrioni). - 1. I centri di produzione  di  embrioni  hanno
          l'obbligo di: 
                a)  uniforarsi  alle   prescrizioni   emanate   dalle
          competenti autorita' sanitarie in materia di  profilassi  e
          polizia veterinaria; 
                b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta,
          trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni
          stabilite dal Ministero della sanita'; 
                c) comunicare  alla  regione  competente  l'eventuale
          sostituzione del veterinario responsabile  della  direzione
          sanitaria del centro; 
                d) annotare, su apposito registro dei  prelievi,  per
          ciascuna donatrice di  oociti:  specie,  razza,  codice  di
          identificazione e,  se  trattasi  di  animale  vivo,  stato
          sanitario riscontrato al momento del prelievo; 
                e) tenere un apposito  registro  di  laboratorio  con
          l'indicazione  giornaliera  delle  fecondazioni  in   vitro
          effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del
          materiale seminale utilizzato; 
                f)  tenere  un  registro  di  carico  degli  embrioni
          prodotti e di scarico degli embrioni in uscita; 
                g) rilasciare, per ogni atto di  raccolta  per  conto
          terzi   o   di   vendita   di   embrioni,   un    documento
          accompagnatorio    dell'embrione    contenente    i    dati
          identificativi della  partita:  specie,  razza,  numero  di
          identificazione, o matricola nel caso degli  equini,  della
          donatrice e del riproduttore maschio; 
                h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o
          altri  contenitori  sigillati  e   riportanti   chiare   ed
          inamovibili indicazioni su: codice di  identificazione  del
          centro di produzione di embrioni, data  di  raccolta  degli
          embrioni, specie, razza  o  tipo  genetico,  matricola  del
          padre e della madre. In caso di piu' embrioni in un singolo
          contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire  tutti
          dallo stesso intervento fecondativo; 
                i) rilasciare,  a  richiesta  degli  acquirenti,  per
          ciascun embrione  o  gruppo  di  embrioni  di  un  medesimo
          contenitore  un  certificato  attestante,  oltre   i   dati
          identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi,  le
          caratteristiche   qualitative   rilevate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 37, comma 2; 
                l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti
          i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della
          relativa     autorizzazione,     qualora     distribuiscano
          direttamente embrioni; 
                m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature
          per l'asportazione  ed  il  trasporto  delle  ovaie.  Dette
          attrezzature devono essere usate  esclusivamente  per  tale
          scopo.» 
              «Art. 33 (Certificazione degli interventi fecondativi).
          - 1. Gli interventi fecondativi effettuati in  stazioni  di
          monta  naturale   pubblica   o   mediante   l'inseminazione
          artificiale e gli impianti embrionali sono  certificati  su
          appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti  dal
          Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  uniformi
          per tutto il territorio nazionale  e  contenti  i  seguenti
          dati: 
                a) specie, razza, nome e  codice  di  identificazione
          del riproduttore maschio; indicazioni della partita  e  del
          centro di produzione di provenienza, nel caso  di  utilizzo
          di materiale seminale; 
                b) identificazione della fattrice,  qualora  trattasi
          di  bovini,  bufalini,  ovini,  caprini  e  suini  con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  4   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317,  e
          qualora trattasi di  equini,  sulla  base  delle  modalita'
          previste dalle norme del  competente  libro  genealogico  o
          registro anagrafico; 
                c) data dell'intervento fecondativo; 
                d) nome, cognome, sottoscrizione  e  indicazione  del
          codice del responsabile della certificazione. 
              2.   Responsabile   della   certificazione   e    della
          registrazione dei dati e': 
                a)  il  veterinario  o  l'operatore  pratico  che  ha
          eseguito   l'intervento,   nel   caso    dell'inseminazione
          artificiale; 
                b) il veterinario nel caso di impianto embrionale; 
                c) il gestore della stazione, nel  caso  della  monta
          naturale pubblica; 
                d) l'allevatore, solo nel caso della  monta  naturale
          privata e per le fattrici vendute gravide. 
              3. Tutti  gli  atti  fecondativi  effettuati  in  monta
          naturale privata saranno registrati su un apposito registro
          aziendale,  che  deve  contenere   il   codice   attribuito
          all'azienda, la data di monta e codice  identificativo  del
          riproduttore fecondatore.  Ove  venga  praticata  la  monta
          brada, vanno riportate, al posto della data  di  monta,  le
          date di entrata e di uscita del maschio  o  della  fattrice
          dal gruppo di monta, nonche'  i  codici  identificativi  di
          tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le
          fattrici   vendute   gravide   l'allevatore   rilascia   un
          certificato  di  atto  fecondativo.  Per  gli   allevamenti
          iscritti  o   sottoposti   ai   controlli   funzionali   la
          documentazione   corrispondente   rilasciata   dal    libro
          genealogico o dal registro anagrafico  puo'  sostituire  il
          registro aziendale. 
              4. Le  regioni  possono  richiedere  la  certificazione
          degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche
          per la monta privata. 
              5. Le regioni possono consentire  la  sostituzione  dei
          certificati di cui al comma 1 e del registro  aziendale  di
          cui al comma 3 con opportuna documentazione  riepilogativa,
          nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale
          della  produttivita'  e  iscritti  nei   rispettivi   libri
          genealogici, registri anagrafici o in  piani  regionali  di
          assistenza  tecnica  in  zootecnia.   Tale   documentazione
          riepilogativa   dovra'   consentire   il    flusso    delle
          informazioni di cui all'articolo 35.» 
              «Art.  35  (Flusso  delle  informazioni).   -   1.   Il
          responsabile della certificazione e della registrazione dei
          dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni
          deve trasmettere la parte di  modulo  all'uopo  predisposta
          all'associazione  provinciale  allevatori  competente   per
          territorio   entro   sessanta   giorni   dalla   data    di
          compilazione. 
              2.   Ciascuna   associazione   provinciale   allevatori
          provvede: all'inserimento su  supporto  meccanografico  dei
          dati degli  interventi  fecondativi  o  degli  impianti  di
          embrioni, alla loro elaborazione distinta per  allevamento,
          riproduttore,  responsabile  della   certificazione,   alla
          trasmissione trimestrale dei dati elaborati:  alle  regioni
          competenti  per   territorio,   all'Associazione   italiana
          allevatori,  all'associazione  nazionale  allevatori  o  ad
          altro ente  che  tiene  il  libro  genealogico  o  registro
          anagrafico di specie o razza. 
              3. I dati aggregati a livello  regionale  sono  inviati
          ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali  che  provvedera',
          direttamente o tramite l'Associazione italiana  allevatori,
          alle successive elaborazioni e divulgazioni. 
              4. I centri di produzione dello sperma, i  recapiti,  i
          gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di
          embrioni devono trasmettere  alle  regioni  competenti  per
          territorio, relativamente a ciascun semestre  dell'anno  ed
          entro i  trenta  giorni  successivi,  i  dati  desunti  dai
          rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo
          34. 
              5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei  dati
          trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia,
          entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative
          a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole  e
          forestali,  che  curera'  tramite  l'Associazione  italiana
          allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.» 
              «Art. 37 (Controlli di qualita').  -  1.  I  centri  di
          produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di
          qualita' per ogni partita di materiale  seminale  prodotto,
          introdotto   o    importato,    con    riferimento,    dopo
          scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione
          totale,  percentuale   di   motilita'   progressiva   degli
          spermatozoi  e  numero  di   spermatozoi   progressivamente
          mobili. Gli  esiti  di  dette  analisi  sono  mantenuti  in
          appositi archivi per dieci anni. 
              2. I centri di produzione e i  gruppi  di  raccolta  di
          embrioni,  limitatamente   agli   embrioni   congelati   ed
          immagazzinati, provvedono a riportare su apposito  registro
          i seguenti dati: stadio di sviluppo  dell'embrione,  classe
          qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul
          metodo di scongelamento. 
              3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e
          forestali  provvedono,  tramite   l'Istituto   sperimentale
          italiano  «Lazzaro  Spallanzani»  alla   effettuazione   di
          analisi sulle partite di  materiale  seminale  a  qualsiasi
          titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei
          requisiti di cui al comma 1.  Detto  Istituto  opera  sulla
          base  di   direttive   tecniche   emanate,   con   apposito
          provvedimento, dal Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali, sentito il Ministero della sanita'. 
              4. I centri  di  produzione  dello  sperma  trasmettono
          settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro
          Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero  di  dosi  del
          materiale  seminale  congelato   prodotto,   introdotto   o
          importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore  e
          partita.». 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
          sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. 
              Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si
          veda nelle note alle premesse.