Art. 17 
 
                     Contitolari del trattamento 
 
  1.  Due  o  piu'   titolari   del   trattamento   che   determinano
congiuntamente  le  finalita'  e  i  mezzi   del   trattamento   sono
contitolari del trattamento. 
  2. I contitolari del trattamento determinano mediante  accordo  con
modalita' trasparenti gli ambiti delle rispettive responsabilita' per
l'osservanza delle norme di cui al presente decreto, salvo che  detti
ambiti  siano  determinati  dal  diritto  dell'Unione  europea  o  da
disposizioni legislative o regolamentari. 
  3. Con l'accordo di cui  al  comma  2  e'  designato  il  punto  di
contatto per gli interessati. Indipendentemente dalle disposizioni di
tale accordo, l'interessato puo' esercitare i diritti  nei  confronti
di e contro ciascun titolare del trattamento.