Art. 18 
 
                    Responsabile del trattamento 
 
  1. Qualora un trattamento debba essere  effettuato  per  conto  del
titolare del trattamento, quest'ultimo  ricorre  a  responsabili  del
trattamento che garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate
ad assicurare la protezione  dei  dati  personali  e  la  tutela  dei
diritti dell'interessato. 
  2. Il responsabile del trattamento non puo' ricorrere  a  un  altro
responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del
trattamento. 
  3. L'esecuzione dei trattamenti da parte  di  un  responsabile  del
trattamento e' disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico
che prevede l'oggetto, la  durata,  la  natura  e  la  finalita'  del
trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,
gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale contratto
o diverso atto  giuridico  prevede  anche  che  il  responsabile  del
trattamento: 
    a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento; 
    b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei  dati
personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un  adeguato
obbligo legale di riservatezza; 
    c) assista il titolare del trattamento con  ogni  mezzo  adeguato
per garantire il rispetto  delle  disposizioni  relative  ai  diritti
dell'interessato; 
    d) su  scelta  del  titolare  del  trattamento,  cancelli  o  gli
restituisca  tutti  i  dati  personali  dopo  che  e'  terminata   la
prestazione dei servizi di trattamento di dati e  cancelli  le  copie
esistenti, salvo che  il  diritto  dell'Unione  europea  o  la  legge
preveda la conservazione dei dati personali; 
    e) metta a disposizione del titolare  del  trattamento  tutte  le
informazioni necessarie per dimostrare il rispetto  delle  condizioni
di cui al presente articolo; 
    f) rispetti le condizioni di cui ai commi  2  e  3  nel  caso  di
ricorso ad altro responsabile del trattamento. 
  4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma  3  e'  stipulato
per iscritto, anche in formato elettronico. 
  5. Se un responsabile del trattamento determina, in violazione  del
presente  decreto,  le  finalita'  e  i  mezzi  del  trattamento,  e'
considerato titolare del trattamento.