Art. 21 
 
                            Registrazione 
 
  1.   Le   operazioni   di   raccolta,   modifica,    consultazione,
comunicazione, trasferimento,  interconnessione  e  cancellazione  di
dati,  eseguite  in  sistemi  di  trattamento   automatizzati,   sono
registrate in appositi file di  log,  da  conservare  per  la  durata
stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2. 
  2. Le registrazioni delle operazioni di  cui  al  comma  1  debbono
consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali  operazioni
e, se possibile, di  identificare  la  persona  che  ha  eseguito  le
operazioni e i destinatari. 
  3. Le registrazioni sono usate ai soli fini  della  verifica  della
liceita' del trattamento, per finalita'  di  controllo  interno,  per
garantire  l'integrita'  e  la  sicurezza  dei   dati   personali   e
nell'ambito di procedimenti penali. 
  4. Su richiesta e fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  37,
comma  3,  il  titolare  del  trattamento  e  il   responsabile   del
trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.