Art. 23 
 
                        Valutazione d'impatto 
                      sulla protezione dei dati 
 
  1. Se il trattamento, per l'uso di nuove tecnologie e  per  la  sua
natura, per l'ambito di  applicazione,  per  il  contesto  e  per  le
finalita', presenta un rischio elevato per i diritti  e  le  liberta'
delle  persone  fisiche,  il  titolare  del  trattamento,  prima   di
procedere al trattamento, effettua una valutazione  del  suo  impatto
sulla protezione dei dati personali. 
  2. La valutazione di  cui  al  comma  1  contiene  una  descrizione
generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi  per  i
diritti e le liberta'  degli  interessati,  le  misure  previste  per
affrontare tali rischi, le garanzie,  le  misure  di  sicurezza  e  i
meccanismi per garantire  la  protezione  dei  dati  personali  e  il
rispetto delle norme del presente decreto.