Art. 24 
 
                Consultazione preventiva del Garante 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento consultano  il  Garante
prima del trattamento di dati personali che figureranno in  un  nuovo
archivio di prossima creazione se: 
    a) una valutazione d'impatto sulla protezione  dei  dati  di  cui
all'articolo 23 indica che il trattamento  presenterebbe  un  rischio
elevato in assenza di misure adottate dal  titolare  del  trattamento
per attenuare il rischio; oppure 
    b) il tipo di trattamento  presenta  un  rischio  elevato  per  i
diritti  e  le  liberta'   degli   interessati   anche   in   ragione
dell'utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi  ovvero  di
dati genetici o biometrici. 
  2. Il Garante e' consultato nel corso dell'esame di un progetto  di
legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema  di
regolamento   o   decreto   non   avente   carattere   regolamentare,
suscettibile di rilevare ai fini  della  garanzia  del  diritto  alla
protezione dei dati personali. 
  3. Il Garante puo' stabilire un elenco di  trattamenti  soggetti  a
consultazione preventiva ai sensi del comma 1. 
  4. Il titolare del trattamento trasmette al Garante la  valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati di  cui  all'articolo  23  e,  su
richiesta, ogni altra informazione, al fine  di  consentire  a  detta
autorita'  di  effettuare  una  valutazione  della  conformita'   del
trattamento,  dei  rischi  per  la  protezione  dei  dati   personali
dell'interessato e delle relative garanzie. 
  5. Ove ritenga che il trattamento  di  cui  al  comma  1  violi  le
disposizioni del presente decreto,  il  Garante  fornisce,  entro  un
termine  di  sei  settimane  dal  ricevimento  della   richiesta   di
consultazione, un parere per iscritto al titolare del trattamento  e,
se esistente, al responsabile del trattamento. Il Garante  si  avvale
dei poteri di cui all'articolo 37, comma 3. 
  6. Il termine di cui al comma 5 puo' essere prorogato  di  un  mese
nel caso di trattamento complesso. Il Garante informa della proroga e
dei motivi del ritardo il titolare del trattamento e,  se  esistente,
il responsabile del trattamento, entro un mese dal ricevimento  della
richiesta di consultazione.