Art. 12 
 
 
   Trasferimento dei dati PNR alle autorita' competenti nazionali 
 
  1. L'UIP nazionale trasmette i dati PNR  o  i  risultati  del  loro
trattamento relativi ai passeggeri individuati ai sensi dell'articolo
6,  comma  2,  lettera  b),  a  seguito  dell'esame  individuale  non
automatizzato,  alle  autorita'  competenti  nazionali   perche'   li
sottopongano a ulteriore trattamento e adottino provvedimenti  idonei
a prevenire e reprimere reati di terrorismo o  reati  gravi.  Per  le
medesime  finalita',  le  autorita'  competenti   nazionali   possono
chiedere all'UIP  nazionale  la  trasmissione  dei  dati  PNR  o  dei
risultati  del  loro  trattamento.  Tale  trasmissione  avviene   con
strumenti informatici, secondo le modalita' stabilite con il  decreto
di cui all'articolo 4, comma 5. 
  2.  Le  decisioni  delle   autorita'   competenti   nazionali   che
determinino conseguenze giuridiche  negative  per  l'interessato  non
possono essere adottate esclusivamente  sulla  base  del  trattamento
automatizzato  dei  dati  PNR,  ne'  possono  fondarsi   sull'origine
razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o  sulle
convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato  di
salute,   sulla   vita   sessuale   o   sull'orientamento    sessuale
dell'interessato.