Art. 13 Trasferimento dei dati PNR alle UIP degli Stati membri 1. Nel caso di riscontro positivo, l'UIP nazionale trasmette i dati PNR pertinenti e necessari o i risultati del loro trattamento alle UIP di altri Stati membri. 2. I dati PNR e i risultati del loro trattamento, se gia' effettuato, sono trasferiti all'UIP di altro Stato membro sulla base di una richiesta, riguardante anche solo una parte dei dati PNR, debitamente motivata in relazione a un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L'UIP nazionale comunica le predette informazioni senza ritardo. 3. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati pseudonimizzati a norma dell'articolo 10, comma 2, l'UIP nazionale trasmette all'UIP di altro Stato membro i dati PNR integrali solo se necessario per corrispondere a una richiesta formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), previa autorizzazione delle autorita' di cui all'articolo 10, comma 3. 4. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, l'UIP di uno Stato membro puo' chiedere all'UIP nazionale che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, anche in un momento antecedente rispetto a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5.