Art. 13 
 
 
       Trasferimento dei dati PNR alle UIP degli Stati membri 
 
  1. Nel caso di riscontro positivo, l'UIP nazionale trasmette i dati
PNR pertinenti e necessari o i risultati del  loro  trattamento  alle
UIP di altri Stati membri. 
  2. I  dati  PNR  e  i  risultati  del  loro  trattamento,  se  gia'
effettuato, sono trasferiti all'UIP di altro Stato membro sulla  base
di una richiesta, riguardante anche solo  una  parte  dei  dati  PNR,
debitamente motivata in relazione a un caso specifico di  prevenzione
e repressione dei reati  di  terrorismo  o  dei  reati  gravi.  L'UIP
nazionale comunica le predette informazioni senza ritardo. 
  3. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati  pseudonimizzati  a
norma dell'articolo 10, comma 2, l'UIP nazionale trasmette all'UIP di
altro Stato membro i  dati  PNR  integrali  solo  se  necessario  per
corrispondere a una richiesta formulata  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2, lettera c), previa autorizzazione  delle  autorita'  di  cui
all'articolo 10, comma 3. 
  4. Nel caso di pericolo  imminente  e  concreto  che  possa  essere
commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, l'UIP di  uno
Stato membro puo' chiedere all'UIP nazionale che  i  dati  PNR  siano
trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6,  anche  in  un  momento
antecedente rispetto a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5.