Art. 15 Trasferimento dei dati PNR da parte di Stati membri 1. L'UIP nazionale puo' chiedere all'UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati PNR, nonche' dei risultati del loro trattamento. Tale richiesta, riguardante anche solo una parte dei dati PNR, deve essere debitamente motivata in relazione a un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ricevute alle autorita' competenti nazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 2. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o altro reato grave, l'UIP nazionale puo' chiedere all'UIP di altro Stato membro che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, anche in un momento antecedente a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5.