Art. 15 
 
 
         Trasferimento dei dati PNR da parte di Stati membri 
 
  1. L'UIP nazionale puo' chiedere all'UIP di altro Stato  membro  la
trasmissione  dei  dati  PNR,  nonche'   dei   risultati   del   loro
trattamento. Tale richiesta, riguardante anche  solo  una  parte  dei
dati PNR, deve essere debitamente motivata in  relazione  a  un  caso
specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o  dei
reati gravi. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ricevute  alle
autorita' competenti nazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 
  2. Nel caso di pericolo  imminente  e  concreto  che  possa  essere
commesso un reato di terrorismo o altro reato grave, l'UIP  nazionale
puo' chiedere all'UIP di altro Stato membro  che  i  dati  PNR  siano
trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6,  anche  in  un  momento
antecedente a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5.