Art. 17 Modalita' di scambio delle informazioni 1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 puo' avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni e' quella applicabile al canale utilizzato. 2. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale e' l'UIP nazionale.