Art. 17 
 
 
               Modalita' di scambio delle informazioni 
 
  1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 13, 14, 15  e
16 puo' avvenire tramite qualsiasi canale esistente  di  cooperazione
internazionale di polizia. La lingua utilizzata per la richiesta e lo
scambio di informazioni e' quella applicabile al canale utilizzato. 
  2. In casi di emergenza, il punto di contatto  nazionale  e'  l'UIP
nazionale.