Art. 18 Trasferimento dei dati PNR a Europol 1. Europol puo' richiedere, entro i limiti delle proprie competenze e per l'adempimento dei propri compiti, i dati PNR o i risultati del loro trattamento all'UIP nazionale quando strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta alla prevenzione e alla repressione di uno specifico reato di terrorismo o altro reato grave, a condizione che si tratti di un reato di propria competenza ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016. 2. La richiesta e' formulata attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA, per il tramite dell'Unita' Nazionale Europol e deve contenere i motivi per i quali Europol ritiene necessaria la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi di propria competenza. 3. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ai sensi del presente articolo attraverso l'applicazione SIENA secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni e' quella applicabile a SIENA.
Note all'art. 18: Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2016, n. L 135.