Art. 18 
 
 
                Trasferimento dei dati PNR a Europol 
 
  1. Europol puo' richiedere, entro i limiti delle proprie competenze
e per l'adempimento dei propri compiti, i dati PNR o i risultati  del
loro trattamento all'UIP nazionale quando strettamente necessario per
sostenere  e  rafforzare  l'azione  degli  Stati  membri  volta  alla
prevenzione e alla repressione di uno specifico reato di terrorismo o
altro reato grave, a condizione che si tratti di un reato di  propria
competenza ai sensi del  regolamento  (UE)  2016/794  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016. 
  2.  La  richiesta  e'  formulata  attraverso  sistemi  informatici,
utilizzando  l'applicazione  SIENA,  per   il   tramite   dell'Unita'
Nazionale Europol e deve contenere  i  motivi  per  i  quali  Europol
ritiene necessaria la trasmissione dei dati PNR o dei  risultati  del
loro trattamento ai fini di prevenzione e repressione  dei  reati  di
terrorismo o dei reati gravi di propria competenza. 
  3. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ai sensi del  presente
articolo attraverso l'applicazione SIENA secondo le  disposizioni  di
cui al  regolamento  (UE)  2016/794  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016. La lingua utilizzata per la richiesta
e lo scambio di informazioni e' quella applicabile a SIENA. 
 
          Note all'art. 18: 
              Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce  l'Agenzia
          dell'Unione europea per la cooperazione  nell'attivita'  di
          contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del
          Consiglio   2009/371/GAI,    2009/934/GAI,    2009/935/GAI,
          2009/936/GAI e 2009/968/GAI, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          24 maggio 2016, n. L 135.