Art. 19 
 
 
              Trasferimento dei dati PNR a Paesi terzi 
 
  1.  Fatte  salve  le  condizioni  previste  da  eventuali   accordi
internazionali, i dati PNR e i risultati del loro trattamento possono
essere trasferiti alle autorita' competenti  di  un  Paese  terzo  in
relazione a casi individuali, soltanto in conformita' alle previsioni
del presente decreto e alle disposizioni del decreto  legislativo  di
attuazione   della   direttiva   (UE)   2016/680,   concernenti    il
trasferimento verso Paesi terzi di dati  giudiziari  o  trattati  per
finalita' di polizia e qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) la richiesta  sia  formulata  nel  rispetto  delle  previsioni
recate dall'articolo 13, commi 2 e 3; 
    b) il trasferimento  sia  necessario  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 1; 
    c) il Paese terzo si impegni a trattare i dati  con  le  garanzie
previste dal presente decreto e a ritrasferire i dati a  altro  Paese
terzo soltanto per le finalita' di cui all'articolo  3,  comma  1,  e
previa autorizzazione espressa dello Stato italiano. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i  dati  PNR  possono
essere trasferiti senza il previo consenso  dello  Stato  membro  dal
quale sono stati ottenuti nel caso in cui  ricorrano  contestualmente
le seguenti condizioni: 
    a) il trasferimento  sia  indispensabile  per  rispondere  a  una
minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o  a  reati
gravi in uno Stato membro o in un Paese terzo; 
    b) il consenso preliminare non possa  essere  ottenuto  in  tempo
utile. 
  4. Il trasferimento  dei  dati  senza  il  preventivo  consenso  e'
comunicato  all'UIP  dello  Stato  che  ha  trasmesso  il  dato.   Il
trasferimento e' annotato in apposito registro per  le  verifiche  da
parte del responsabile della protezione dei dati. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per  i  riferimenti  normativi  della  direttiva   (UE)
          2016/680, si veda nelle note alle premesse.