Art. 19 Trasferimento dei dati PNR a Paesi terzi 1. Fatte salve le condizioni previste da eventuali accordi internazionali, i dati PNR e i risultati del loro trattamento possono essere trasferiti alle autorita' competenti di un Paese terzo in relazione a casi individuali, soltanto in conformita' alle previsioni del presente decreto e alle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, concernenti il trasferimento verso Paesi terzi di dati giudiziari o trattati per finalita' di polizia e qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la richiesta sia formulata nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo 13, commi 2 e 3; b) il trasferimento sia necessario per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1; c) il Paese terzo si impegni a trattare i dati con le garanzie previste dal presente decreto e a ritrasferire i dati a altro Paese terzo soltanto per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e previa autorizzazione espressa dello Stato italiano. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dati PNR possono essere trasferiti senza il previo consenso dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti nel caso in cui ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) il trasferimento sia indispensabile per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi in uno Stato membro o in un Paese terzo; b) il consenso preliminare non possa essere ottenuto in tempo utile. 4. Il trasferimento dei dati senza il preventivo consenso e' comunicato all'UIP dello Stato che ha trasmesso il dato. Il trasferimento e' annotato in apposito registro per le verifiche da parte del responsabile della protezione dei dati.
Note all'art. 19: Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/680, si veda nelle note alle premesse.