Art. 10 
 
                       Gruppo di cooperazione 
 
  1. Il punto di contatto unico partecipa alle attivita'  del  gruppo
di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri,  della
Commissione  europea  e  dell'Agenzia  dell'Unione  europea  per   la
sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e,  in  particolare,
contribuisce a: 
  a)  condividere  buone  pratiche  sullo  scambio  di   informazioni
relative  alla  notifica  di  incidenti  di  cui  all'articolo  12  e
all'articolo 14; 
  b)  scambiare  migliori  pratiche  con  gli  Stati  membri  e,   in
collaborazione con l'ENISA, fornire  supporto  per  la  creazione  di
capacita'  in  materia  di  sicurezza  delle  reti  e   dei   sistemi
informativi; 
  c) discutere le capacita' e lo stato di  preparazione  degli  Stati
membri e valutare, su base  volontaria,  le  strategie  nazionali  in
materia  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi  informativi   e
l'efficacia dei CSIRT e individuare le migliori pratiche; 
  d)  scambiare  informazioni  e  migliori  pratiche  in  materia  di
sensibilizzazione e formazione; 
  e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca
e  sviluppo  riguardo  alla  sicurezza  delle  reti  e  dei   sistemi
informativi; 
  f) scambiare, ove opportuno, esperienze  in  materia  di  sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e
gli organismi pertinenti dell'Unione europea; 
  g) discutere le norme e le specifiche di cui all'articolo 17 con  i
rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee; 
  h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti; 
  i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche  di  cui  al
comma 4; 
  l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni  in  materia
di sicurezza delle reti  e  dei  sistemi  informativi,  programmi  di
istruzione e formazione, comprese le attivita' svolte dall'ENISA; 
  m)  con  l'assistenza  dell'ENISA,  scambiare   migliori   pratiche
connesse all'identificazione degli operatori di servizi essenziali da
parte  degli  Stati  membri,  anche  in  relazione  alle   dipendenze
transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti; 
  n)  discutere  modalita'  per  la  comunicazione  di  notifiche  di
incidenti di cui agli articoli 12 e 14. 
  2. Le autorita' competenti NIS, attraverso  il  punto  di  contatto
unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine
di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze  in  cui  gli
operatori  di  servizi  essenziali  sono  tenuti  a  notificare   gli
incidenti, compresi i parametri di cui all'articolo 12, comma 8. 
  3.  Il  punto  di  contatto  unico,  ove  necessario,  chiede  alle
autorita'  competenti  NIS  interessate,   nonche'   al   CSIRT,   la
partecipazione al gruppo di cooperazione. 
  4. Entro il 9 agosto 2018 e in  seguito  ogni  anno,  il  punto  di
contatto  unico  trasmette  una  relazione  sintetica  al  gruppo  di
cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di
notifiche e la  natura  degli  incidenti  notificati  e  alle  azioni
intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14.