Art. 11 
 
                            Rete di CSIRT 
 
  1. Il CSIRT italiano partecipa alla  rete  di  CSIRT,  composta  da
rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE. 
  2. Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a: 
  a) scambiare informazioni sui servizi,  sulle  operazioni  e  sulle
capacita' di cooperazione dei CSIRT; 
  b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato  membro
potenzialmente interessato da un  incidente,  scambiare  e  discutere
informazioni non sensibili sul  piano  commerciale  connesse  a  tale
incidente e i rischi associati, ad  eccezione  dei  casi  in  cui  lo
scambio   di   informazioni   potrebbe    compromettere    l'indagine
sull'incidente; 
  c)  scambiare  e  mettere  a  disposizione   su   base   volontaria
informazioni non riservate su singoli incidenti; 
  d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro  Stato
membro,  discutere  e,  ove  possibile,  individuare  un   intervento
coordinato per un incidente rilevato nella  giurisdizione  di  quello
stesso Stato membro; 
  e) fornire sostegno agli  altri  Stati  membri  nel  far  fronte  a
incidenti  transfrontalieri  sulla  base  dell'assistenza   reciproca
volontaria; 
  f)  discutere,  esaminare  e   individuare   ulteriori   forme   di
cooperazione operativa, anche in relazione a: 
  1) categorie di rischi e di incidenti; 
  2) preallarmi; 
  3) assistenza reciproca; 
  4) principi e modalita' di coordinamento, quando gli  Stati  membri
intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri; 
  g) informare il gruppo  di  cooperazione  in  merito  alle  proprie
attivita' e a ulteriori  forme  di  cooperazione  operativa  discusse
sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito; 
  h)  discutere  gli  insegnamenti  appresi  dalle  esercitazioni  in
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi  informativi,  comprese
quelle organizzate dall'ENISA; 
  i) formulare orientamenti volti ad agevolare la  convergenza  delle
pratiche operative in relazione all'applicazione  delle  disposizioni
del presente articolo in materia di cooperazione operativa.